Struttura metallica con copertura in tela è nuova costruzione (TAR Marche n. 506 del 11.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Non integra la fattispecie della pergotenda, e non è quindi riconducibile all’edilizia libera di cui all’art. 6 d.P.R. n. 380/2001, il manufatto che per dimensioni, struttura portante e modalità di ancoraggio al suolo assuma carattere principale rispetto alla copertura in tela. Ai fini della qualificazione urbanistica rileva la destinazione d’uso dell’opera: ove questa sia preordinata al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, va esclusa la natura precaria, a prescindere dai materiali impiegati e dalla tecnica costruttiva. Il richiamo del regolamento edilizio comunale alla circolare ministeriale n. 1918/1977 va interpretato in conformità della legge regionale sovraordinata che la riprende limitandone l’ambito. La struttura che si configuri come cospicua estensione dell’edificio principale, con basamento in cemento armato, costituisce nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001.
Il Fatto
La società ricorrente svolge attività di produzione di apparecchiature elettromeccaniche su due capannoni limitrofi. A seguito di segnalazione della Regione Carabinieri Forestale, il Comune eseguiva un sopralluogo accertando la presenza di opere non autorizzate, tra cui un manufatto a pianta rettangolare di circa metri 12,4 per 25,5, con altezza variabile tra metri 6 e 6,90, realizzato con struttura portante in acciaio, tamponato in pannelli sandwich e teli in PVC, posto su basamento in cemento armato.
Seguiva l’ordinanza di demolizione del 13.03.2024. La società provvedeva a smontare i manufatti minori e il pannello scorrevole frontale, contestando la necessità di titolo edilizio per la sola struttura residua. Secondo la ricorrente si tratterebbe di opera di edilizia libera, con struttura metallica di mero sostegno a una tenda retrattile, riconducibile alla nozione di pergotenda. Il ricorso era proposto avverso il provvedimento di ripristino; con ordinanza cautelare n. 82/2024 l’istanza era accolta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso muovendo dal dato dimensionale: il manufatto presenta dimensioni notevoli, confermate dalla documentazione fotografica del sopralluogo. Esso non è opera stagionale, è almeno parzialmente infisso al suolo e non appare destinato a essere rimosso, sicché difetta il requisito dell’art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. n. 380/2001.
Quanto alla qualificazione come pergotenda, il Tribunale rileva che l’impalcato di travi di sostegno assume connotazione principale, per dimensioni e caratteristiche costruttive. I pilastri, in parte ancorati a terra e in parte appoggiati su binario, sono posati su basamento in cemento armato: il semplice scorrimento su rotaie di una parte delle colonne non basta a fondare la temporaneità e la facile amovibilità di una struttura di tali dimensioni. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 2975 del 07.04.2025 e TAR Campania-Salerno n. 936 del 14.05.2025, il Collegio ricorda che nella ricostruzione giuridica del bene non rilevano i materiali ma l’effetto finale e la vocazione di utilizzo dell’area trasformata.
La difesa fondata sull’art. 4 della legge Regione Marche n. 17/2015 non persuade. Il richiamo del regolamento edilizio alla circolare ministeriale n. 1918/1977 va letto in conformità della fonte regionale sovraordinata, che ne limita l’ambito. Le fattispecie invocate — costruzioni a servizio di impianti, opere a carattere precario o facilmente amovibili, coperture estensibili a protezione del carico e scarico merci — presuppongono strutture di consistenza e dimensioni modeste, incompatibili con quella in esame. La funzione di mera protezione dei macchinari è solo affermata dalla ditta, mentre l’opera appare del tutto adatta a supportare attività con utilizzo di dipendenti.
Difetta inoltre il requisito della non incidenza sulle caratteristiche complessive dello stabilimento: il manufatto non è mera opera pertinenziale di contenuta area, ma cospicua estensione dell’edificio principale, con copertura e ancoraggio almeno parziale al suolo, idonea ad accrescere le attitudini funzionali dell’insediamento produttivo. Irrilevanti le affermazioni sull’uso temporaneo, dovendosi valutare l’effettiva attitudine dell’opera. La presenza di una copertura in tela astrattamente amovibile non attrae nell’edilizia libera un’opera di rilevante impatto, peraltro in area soggetta a vincolo di crinale. Corretta è dunque la qualificazione come nuova costruzione. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese.
Nota della Redazione
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