Accertamento del silenzio-inadempimento e poteri istruttori del giudice amministrativo (TAR Lombardia n. 3623 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio promosso ex art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’obbligo di provvedere, il giudice amministrativo, ove ravvisi l’assenza di elementi sufficienti per la decisione, può disporre incombenti istruttori nei confronti dell’amministrazione inerte, chiedendo documentati chiarimenti in ordine allo stato del procedimento e all’eventuale adozione del provvedimento conclusivo, assegnando un termine per l’adempimento e rinviando la causa a successiva camera di consiglio. L’istanza con cui il proprietario confinante sollecita l’amministrazione all’accertamento di irregolarità edilizie e all’adozione dell’ordine di demolizione di opere abusive sul fondo contiguo radica la legittimazione al ricorso avverso il silenzio, senza che rilevi l’eventuale necessità di approfondimenti istruttori di natura tecnica, i quali non esimono l’amministrazione dal dovere di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo confinante con quello del controinteressato, presentava al Comune di Germignaga una istanza volta a ottenere l’accertamento di presunte irregolarità edilizie — consistenti nella realizzazione di tre tettoie e di un muro di recinzione — nonché l’adozione dell’ordine di demolizione e comunque la definitiva rimozione delle opere abusive, con ripristino dello status quo ante.
Avendo l’amministrazione comunale serbato silenzio sull’istanza, il ricorrente adiva il Tribunale amministrativo, ex art. 117 c.p.a., per sentire accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento e l’obbligo del Comune di provvedere, con richiesta di nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, preliminarmente, ha rilevato la mancata costituzione in giudizio sia del Comune di Germignaga sia del controinteressato, entrambi regolarmente intimati, con conseguente declaratoria di contumacia ai sensi degli artt. 65, 66 e 67 cod. proc. amm.
Dall’esame degli atti di causa è emerso che l’amministrazione comunale aveva disposto la “sospensione della procedura per la rimozione delle tensostrutture”, riservandosi di interpellare il geologo redattore del P.G.T. comunale e di trasmettere la relativa documentazione al competente Ufficio Regionale per la valutazione dell’eventuale declassamento del canale idrico dal reticolo idrico minore (nota del 12.09.2025).
Il Collegio ha tuttavia rilevato l’assenza di informazioni aggiornate circa la vicenda contenziosa, in particolare sull’effettiva conclusione dell’istruttoria e sull’eventuale adozione del provvedimento finale. Tale carenza conoscitiva ha indotto il Tribunale a ritenere necessaria, ai fini del decidere, un’integrazione del materiale probatorio mediante la richiesta di documentati chiarimenti all’amministrazione comunale.
Con l’ordinanza in commento, il Tribunale ha pertanto disposto lo svolgimento di un’attività istruttoria, assegnando al Comune il termine di 45 giorni — decorrenti dalla comunicazione dell’ordinanza — per riferire circa lo stato attuale del procedimento, l’eventuale adozione del provvedimento conclusivo e la trasmissione degli atti ai competenti uffici regionali per le valutazioni relative al declassamento del reticolo idrico, rinviando la causa alla camera di consiglio del 14.10.2026 per il prosieguo.
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Nota della Redazione
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