Rinuncia al ricorso in udienza ed estinzione del giudizio amministrativo (TAR Lazio n. 361 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la rinuncia al ricorso può essere proposta in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte o dall’avvocato munito di mandato speciale, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel verbale, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza; in mancanza di rituale opposizione delle controparti, il giudizio si estingue. L’estinzione va dichiarata ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm., con conseguente condanna della ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Il Fatto
La ricorrente proponeva ricorso innanzi al TAR Lazio per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1488 del 6 novembre 2023, nella parte in cui il relativo allegato B aveva collocato tra i non ammessi il progetto della stessa, nonché del D.M. n. 1257 del 30 novembre 2021. Con successivi motivi aggiunti impugnava il verbale del 26 giugno 2023 della Commissione Paritetica, che richiamava il verbale n. 13/23 del 20 aprile 2023 contenente le motivazioni dell’inammissibilità dell’intervento.
Nel corso del giudizio la Cassa Depositi e Prestiti formulava istanza di estromissione. All’udienza pubblica del 17 dicembre 2025 la ricorrente dichiarava formalmente di rinunciare al ricorso, come preannunciato con nota depositata il 16 dicembre 2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva in limine l’inammissibilità dell’istanza di estromissione proposta dalla Cassa Depositi e Prestiti, non ricorrendo alcuna delle tre ipotesi previste dagli artt. 108, 109 e 111 cod. proc. civ., richiamati sul punto da TAR Lazio, sezione II-bis, sent. 3 marzo 2025, n. 4522.
Quanto alla rinuncia, il Tribunale osserva che la dichiarazione resa in udienza e documentata nel verbale integra modalità rituale ai sensi dell’art. 84, comma 1, cod. proc. amm. La norma consente alla parte di rinunciare al ricorso in ogni stato e grado, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale, depositata presso la segreteria, oppure mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale.
La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza e, se le parti portatrici di interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue. L’abbandono del ricorso resta rimesso integralmente a colui che agisce ed è sottoposto alle sole condizioni della provenienza dalla parte — o dal procuratore espressamente autorizzato — e dell’intervenuta conoscenza dell’atto di rinuncia da parte della controparte.
Tale conoscenza può conseguirsi in modo formale, con dichiarazione notificata, ma anche mediante forme equipollenti, quali la dichiarazione resa in udienza, il deposito in udienza dell’atto sottoscritto personalmente dalla parte, o la dichiarazione sottoscritta dalla ricorrente e, per adesione, dalle difese delle altre parti costituite, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. V, 22 settembre 2015, n. 4429. Rileva, inoltre, l’assenza di interesse delle controparti alla prosecuzione, da manifestarsi ritualmente mediante opposizione.
Nel caso di specie, a fronte della dichiarazione resa a verbale, le controparti non hanno manifestato opposizione. Il Collegio prende pertanto atto della rinuncia e dichiara l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm., ponendo le spese di lite a carico della ricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.