Disconoscimento copie generico e inidoneo a vincere l’efficacia probatoria (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24982 del 04.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica prodotta in giudizio, pur non implicando l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, idonea a desumere in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia. Non sono sufficienti contestazioni generiche o onnicomprensive, clausole di stile o generiche asserzioni. Il disconoscimento, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., impone di evidenziare il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale, indicando le parti contraffatte, mancanti o aggiunte, e offrendo elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto della versione originale. La valutazione della specificità e determinatezza del disconoscimento è riservata al giudice del merito e non è censurabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Il Fatto

La controversia ha per oggetto l’opposizione a estratti di ruolo e a sei avvisi di addebito in materia previdenziale. Il contribuente proponeva opposizione, rigettata dal Tribunale. La Corte d’appello confermava integralmente la decisione di primo grado.

Avverso la sentenza di appello il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’istituto previdenziale resiste con controricorso; l’agente della riscossione rimane intimato. Il collegio riserva il deposito dell’ordinanza ai sensi dell’art. 380-bis.1, ultimo comma, cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per asserita inesistenza della motivazione in relazione alla documentazione prodotta in copia e oggetto di disconoscimento. La Corte ritiene il motivo infondato, richiamando i principi di Cass. S.U. n. 8053/2014: la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. comporta la riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato sulla motivazione. È denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché risulti dal testo della sentenza.

La corte territoriale ha dato conto del proprio convincimento, ancorando il rigetto dell’eccezione ai dati processuali richiamati, ossia il verbale di udienza e le note difensive. La motivazione consente di comprendere le ragioni del rigetto e non travalica nel vizio lamentato. Rilevano le sole considerazioni sull’esistenza dell’apparato motivazionale, non quelle sulla fondatezza delle ragioni esposte.

Il secondo motivo, sulla ritenuta tardività del disconoscimento, è inammissibile per difetto di decisività. La corte territoriale ha affermato una ratio decidendi concorrente, costituita dalla mancanza di specificità del disconoscimento e dalla sua inidoneità a produrre gli effetti dell’art. 2719 cod. civ., non attaccata nei motivi di ricorso. La valutazione della specificità è riservata al giudice del merito e non è censurabile in legittimità se logicamente motivata (Cass. n. 18941/2024).

La Corte ribadisce l’orientamento costante: il disconoscimento deve contenere l’indicazione delle parti materialmente contraffatte, mancanti o aggiunte, e la parte che disconosce deve offrire elementi indiziari sul diverso contenuto della versione originale (Cass. n. 11209/2026, con i precedenti ivi richiamati). Il terzo motivo è infondato, avendo la corte territoriale fatto corretta applicazione di tali principi.

Il quarto e il quinto motivo, esaminati congiuntamente, riguardano l’efficacia interruttiva della prescrizione determinata dalla istanza di rateizzazione presentata in sede amministrativa. Sono infondati, non essendosi la corte territoriale discostata dai costanti principi della Corte (Cass. n. 10931/2026). Il sesto motivo è infondato, perché la rituale notifica degli avvisi di addebito e la mancata tempestiva opposizione nei termini dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999 determinano l’incontestabilità nel merito della pretesa creditoria. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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