Previdenza professionisti, quota retributiva calcolata sui venti anni anteriori al diritto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2500 del 02.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di prestazioni pensionistiche erogate dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, per i trattamenti maturati prima del 1° gennaio 2007 il parametro di riferimento resta il regime originario dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, non trovando applicazione le modifiche in peius introdotte dagli enti prima dell’attenuazione del principio del pro rata. Tuttavia il principio del pro rata impone di applicare la regola vigente al momento della liquidazione, non tutti i criteri succedutisi nel tempo. Il calcolo della quota retributiva deve dunque uniformarsi alle previsioni dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997, richiamato dall’art. 50, con riferimento agli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori alla maturazione del diritto a pensione, e non a quelli anteriori al 31.12.2003.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di un trattamento pensionistico liquidato al 1° maggio 2006, conveniva in giudizio la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali chiedendo dichiararsi illegittimo l’art. 50, comma 2, del regolamento di esecuzione per violazione del principio del pro rata e la condanna della Cassa alla differenza di pensione annua dovuta ai sensi dell’art. 3, comma 12, della legge n. 335/1995.

Il Tribunale accoglieva la domanda. La Corte di Appello di Trieste, in riforma, stabiliva che la quota retributiva andava riliquidata secondo il criterio dei migliori quindici redditi maturati sugli ultimi venti anni anteriori al 2003 e, con la sentenza definitiva, quantificava il dovuto. Il ricorrente impugna per cassazione le due pronunce.

La Motivazione della Corte

La Cassa ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza e per la natura regolamentare della norma censurata. Il Collegio disattende entrambe le eccezioni: i motivi censurano in via primaria norme di legge, non il regolamento, e uno stralcio di questo è comunque allegato al ricorso. La censura ex art. 360-bis, primo comma, lett. a), cod. proc. civ. è superata dall’esito parzialmente fondato dell’impugnazione.

Con il primo motivo il ricorrente sosteneva che il principio del pro rata esigerebbe di suddividere l’intero periodo contributivo in tronconi, applicando a ciascuno i criteri di volta in volta vigenti. La Corte rigetta: trattandosi di pensione decorrente dal 1° maggio 2006, opera il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 17742 del 2015, ma la liquidazione segue la regola vigente al momento della liquidazione e non quelle succedutesi negli anni precedenti.

In tal senso la Corte richiama la costante giurisprudenza di legittimità, da ultimo l’ordinanza n. 26711 del 2023: il calcolo della quota retributiva (quota A) deve uniformarsi alle previsioni dell’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997, vigenti alla data di maturazione del diritto, senza applicare ogni singolo criterio via via modificato nel tempo. Nello stesso senso sono richiamate Cass. n. 28253 del 2018 e Cass. n. 4676 del 2019.

Il secondo motivo è invece fondato. La sentenza impugnata, seguendo Cass. n. 19303 del 2016, aveva calcolato la quota retributiva sui migliori quindici redditi degli ultimi venti maturati anteriormente al 31.12.2003. La Corte non condivide tale ricostruzione e si allinea alle decisioni Cass. n. 3660 del 2019, Cass. n. 2223 del 2019, Cass. n. 28253 del 2018 e Cass. n. 33929 del 2018: trova applicazione l’art. 49 del Regolamento di esecuzione del 1997, cosicché rilevano gli ultimi venti anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

La sentenza è pertanto cassata in accoglimento del secondo motivo, con rinvio alla Corte di Appello di Trieste, in diversa composizione, cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *