Nulla osta al lavoro subordinato: l’asseverazione regolarizzata sana il vizio e il riesame cautelare tutela il lavoratore straniero (TAR Lazio n. 244 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato, la regolarizzazione dell’asseverazione da parte del professionista incaricato, intervenuta prima dell’adozione del provvedimento di diniego, priva di fondamento la motivazione basata sull’irregolarità della richiesta di verifica presso il centro per l’impiego, qualora tale motivazione non corrisponda a quanto comunicato nel preavviso di rigetto. L’invio della richiesta di verifica mediante posta elettronica ordinaria non è sanzionato da alcuna disposizione con la nullità o l’irricevibilità dell’istanza sottostante. Sussiste il periculum in mora in re ipsa, atteso che il diniego preclude allo straniero l’accesso alla posizione lavorativa, configurando un pregiudizio grave e irreparabile.
Il Fatto
La società ricorrente, in qualità di amministratore unico, impugnava i decreti con cui l’amministrazione aveva rigettato le domande di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato per cinque lavoratori stranieri. I provvedimenti, assunti e notificati il 21 aprile 2026, si fondavano sull’asserita irregolarità della richiesta di verifica presso il centro per l’impiego, nonché su profili attinenti all’asseverazione. La società chiedeva, in via incidentale, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati, deducendo che l’asseverazione era stata regolarizzata il 15 aprile 2026 e che la motivazione del rigetto non corrispondeva a quanto comunicato nel preavviso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha ritenuto la domanda utilmente valutabile ai fini del riesame della posizione dei lavoratori richiesti. Quanto al fumus boni iuris, il Collegio ha rilevato che l’asseverazione del professionista incaricato risultava regolarizzata antecedentemente all’adozione dei provvedimenti impugnati. Tale circostanza inficia la motivazione del diniego, la quale, oltre a non corrispondere a quanto comunicato con il preavviso di rigetto, si appalesa ingiustificata laddove pretende di ancorare l’irregolarità all’invio della richiesta di verifica tramite posta elettronica ordinaria.
In proposito, il Tribunale ha evidenziato che alcuna disposizione normativa vieta l’invio della richiesta di verifica mediante posta elettronica ordinaria, non potendosi configurare una simile modalità come causa di irricevibilità dell’istanza sottostante. Il riferimento al centro per l’impiego e alle modalità di interlocuzione con lo stesso non può, pertanto, fondare un diniego di nulla osta, in assenza di una espressa previsione che commini una tale conseguenza.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto il rischio di pregiudizio grave e irreparabile insito nella natura stessa dei provvedimenti impugnati, i quali precludono ai lavoratori stranieri l’accesso alla posizione lavorativa per cui è richiesto il nulla osta. La lesione dell’interesse al lavoro, in un contesto di temporaneità delle occasioni occupazionali, integra il requisito dell’urgenza richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm..
In accoglimento dell’istanza cautelare, il Tribunale ha disposto la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati ai fini del riesame delle domande, fissando l’udienza pubblica per la discussione del merito. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico dell’amministrazione, nella misura liquidata in dispositivo.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.