Inammissibili i motivi su ritardo erogazione mutuo e anatocismo (Cass. civ. Sez. I n. 25031 del 06.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale: è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, ossia la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la semplice insufficienza. Il danno da ritardata erogazione delle tranches di mutuo e da omesso svincolo degli immobili non è in re ipsa, ma va allegato e provato in concreto nel suo nesso causale. L’addebito di interessi moratori sulle rate di preammortamento, composte di soli interessi, non integra anatocismo vietato dall’art. 1283 c.c., perché non vi sono interessi che si convertono in capitale producendo ulteriori frutti.
Il Fatto
Una società e il suo fideiussore si opponevano al decreto ingiuntivo con cui una banca aveva chiesto il pagamento di oltre quattro milioni e mezzo di euro in forza di contratti di mutuo fondiario. Gli opponenti lamentavano che la banca, subentrata nel rapporto, aveva erogato con ritardo le tranches di mutuo a stato di avanzamento dei lavori e aveva omesso lo svincolo di alcune unità immobiliari già opzionate, provocando una crisi di liquidità e il mancato ricavo sulle vendite.
Il Tribunale accoglieva solo in parte l’opposizione, revocando il decreto e condannando gli opponenti al pagamento di una somma minore. La Corte d’appello respingeva il gravame. La società e il fideiussore ricorrevano allora per cassazione con sei motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo, che lamentava illogicità della motivazione e violazione dell’art. 112 c.p.c., è dichiarato inammissibile. I ricorrenti non colgono la ratio decidendi, fondata sulla genericità del motivo d’appello e sull’assenza di prova del nesso causale tra la condotta della banca e la mancata stipula dei contratti definitivi. La Corte richiama il minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione e il precedente delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.
Il secondo motivo, relativo all’errata applicazione dell’art. 39 TUB in tema di frazionamento e restrizione dell’ipoteca, è anch’esso inammissibile: la sentenza impugnata non si sofferma su quella questione, estranea alla ratio, incentrata sulla mancata produzione dei contratti preliminari. Il terzo motivo è inammissibile perché eccentrico, avendo la Corte territoriale rigettato la domanda per difetto di prova e non per tardività.
Il quarto motivo, sulla segnalazione illegittima alla Centrale Rischi, è inammissibile: il tema del previo avviso non è trattato nella sentenza impugnata, e il lamentato scostamento da un orientamento di legittimità non integra di per sé il vizio di violazione di legge. Quanto al quinto motivo, la Corte lo dichiara infondato: sulle rate di preammortamento, composte di soli interessi, non si produce alcun fenomeno di anatocismo, poiché nessun interesse si converte in capitale generando nuovi frutti.
L’ultimo motivo, sulle spese di lite, è infondato, essendo la statuizione conforme al principio della soccombenza. Il ricorso è respinto con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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