Nullità della fideiussione a valle: deducibile in appello ma senza nuove prove (Cass. civ. Sez. I n. 416 del 08.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione «a valle», dipendente da un’intesa restrittiva «a monte», è deducibile e rilevabile d’ufficio in grado di appello, non essendo il rilievo officioso delle eccezioni in senso lato subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte. Tuttavia, per la prova dei relativi presupposti, non è consentita la produzione di nuovi documenti né l’ammissione di nuove prove, in deroga al divieto dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., poiché le preclusioni istruttorie tutelano interessi generali e il regime delle eccezioni non ne amplia l’ambito probatorio. La scelta discrezionale della parte di non allegare o produrre in primo grado, sull’erroneo presupposto di un orientamento giurisprudenziale non ancora stabilizzatosi, non integra la causa non imputabile.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 7 settembre 2018, aveva respinto l’opposizione proposta dal fideiussore avverso il decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti per l’importo di euro 200.000,00. L’intimato era stato chiamato a rispondere, quale fideiussore, dell’esposizione debitoria dell’obbligata principale, riferita a un conto corrente e a due conti anticipi.
In sede di gravame il fideiussore aveva sollevato la questione della nullità della fideiussione per contrasto con la normativa antitrust. La Corte di appello di Milano aveva riconosciuto il fondamento della deduzione, dichiarato la nullità della garanzia prestata e revocato il decreto ingiuntivo opposto. La società cessionaria del credito ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La decisione di appello si fondava sul provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, il cui testo era stato prodotto dal fideiussore soltanto nel giudizio di secondo grado. Il ricorrente ha censurato tale acquisizione, deducendo la violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e dell’art. 113 cod. proc. civ.
La Corte muove dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 41994 del 2021: i contratti di fideiussione a «valle» di intese dichiarate parzialmente nulle sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge n. 287 del 1990 e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle clausole che riproducono lo schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo prova di una diversa volontà delle parti.
Sul piano processuale, il Collegio ritiene che il tema della nullità, estraneo al giudizio di primo grado, potesse avere ingresso in appello. Non è condivisibile il principio di Cass. n. 20713 del 2023, secondo cui le nullità negoziali non rilevate d’ufficio in primo grado sarebbero suscettibili di rilievo solo a condizione che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati. Il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica allegazione, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in funzione del valore primario della giustizia della decisione.
Tale apertura incontra però il limite probatorio. Un’eccezione in senso lato non può trovare accoglimento in appello se le prove su cui si fonda non sono state acquisite tempestivamente. La prova non può essere fornita per la prima volta in secondo grado ex art. 345, comma 3, cod. proc. civ., rimettendo in moto una fase ormai chiusa, in ossequio al principio dell’ordinato svolgimento del processo desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU. Ciò vale anche per la nullità contrattuale, i cui presupposti di fatto devono essere stati acquisiti nel rispetto delle preclusioni maturate.
Alla fattispecie si applica la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012, essendo la sentenza di primo grado pubblicata dopo l’11 settembre 2012. L’unica eccezione al divieto è la causa non imputabile, nozione estranea all’errore derivante dalla scelta processuale della parte. Il fideiussore non può invocare la mancata emersione, in primo grado, di un orientamento giurisprudenziale stabilizzatosi solo in seguito. Le preclusioni assertive e istruttorie sono preordinate a interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d’ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte. La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbiti gli altri e rinvia alla Corte di appello di Milano in diversa composizione.
Nota della Redazione
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