Inammissibile il ricorso su tasso soglia e ammortamento alla francese (Cass. civ. Sez. I n. 15084 del 05.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che censuri clausole di un contratto bancario è inammissibile quando ometta di riprodurre e localizzare specificamente le clausole contestate e di illustrarne il contenuto, così violando il canone di specificità. La censura che si risolva in una serie di considerazioni astratte di matematica finanziaria, prive di riferimenti alla fattispecie concreta e alle argomentazioni della decisione impugnata, non consente alla Corte il vaglio di fondatezza. Il TAEG o ISC è mero indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione e non rientra tra i tassi la cui mancata indicazione scritta è sanzionata con la nullità e la sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993. Il piano di ammortamento alla francese non integra di per sé un’ipotesi di anatocismo.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto opposizione a precetto intimato dalla banca sulla base di un titolo esecutivo costituito da un mutuo ipotecario, deducendo una serie di profili di nullità: superamento del tasso soglia, violazione dell’art. 117 TUB, indicizzazione al parametro Euribor e natura anatocistica dell’ammortamento c.d. alla francese.

Il Tribunale aveva respinto l’opposizione e la Corte d’appello aveva confermato la decisione, escludendo il superamento del tasso soglia, la nullità per errata indicazione del TAEG, la nullità della clausola Euribor e l’anatocismo. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, tutti articolati in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile nel suo complesso. I motivi, pur riferendosi reiteratamente alle clausole contrattuali, omettono di riprodurle con puntualità o di localizzarle specificamente e di illustrarne il contenuto, violando il canone di specificità di cui all’art. 366, n. 6), c.p.c.

Le carenze privano i motivi della specificità necessaria al vaglio di fondatezza. Molti passaggi si traducono in una serie di considerazioni astratte in diritto, prive di riferimento alla fattispecie concreta e alle argomentazioni della decisione impugnata, sollecitando la mera enunciazione di valutazioni giuridiche astratte anziché la verifica del governo delle norme da parte del giudice di merito.

La Corte ha ulteriormente rilevato l’inammissibilità ex art. 360-bis, n. 1), c.p.c. del primo motivo, che non censura la decisione ma sollecita, senza novità argomentative, una revisione del costante orientamento di legittimità, e del terzo motivo, non offrendo elementi per rivedere o confermare il principio per cui l’ISC o TAEG è indicatore sintetico del costo complessivo e non rientra tra i tassi la cui mancata indicazione scritta è sanzionata con la nullità e la sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385/1993.

Quanto al quinto motivo, relativo all’ammortamento alla francese, la Corte ha richiamato il definitivo arresto delle Sezioni Unite n. 15130 del 29.05.2024, ribadendo che le argomentazioni, anche nei motivi residui, risultano slegate dalla vicenda concreta e non accompagnate da deduzioni volte a dimostrare la concreta produzione di un risultato precluso dalla legge.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità e con attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *