Spese vive e lucro cessante voci autonome nel risarcimento da risoluzione dell’appalto (Cass. civ. Sez. I n. 25036 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio risarcitorio conseguente alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della stazione appaltante, le spese vive sostenute per i lavori eseguiti e il mancato utile costituiscono voci di danno autonome. Il lucro cessante, essendo per definizione calcolato al netto dei costi, non assorbe il rimborso delle spese effettivamente sopportate, che restano autonome e cumulabili. La consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui diniego non è sindacabile in sede di legittimità. L’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano è debito di valore, con interessi compensativi non automatici né presunti, dovendo il danneggiato provare, anche in via presuntiva, il pregiudizio da ritardato pagamento.

Il Fatto

Una società consortile viene costituita per eseguire un appalto affidato dall’ente gestore della strada, relativo all’eliminazione di un passaggio a livello. Durante l’esecuzione emerge una falda acquifera non prevista dal progetto, che rende necessaria una variante; la direzione lavori dispone la chiusura dello scavo, ma la stazione appaltante sollecita la prosecuzione e avvia la risoluzione per grave inadempimento dell’appaltatore.

La società diffida l’ente ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. e, decorso inutilmente il termine, agisce in giudizio per la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il Tribunale accerta l’inadempimento della stazione appaltante e riconosce il lucro cessante, negando spese vive e danno curriculare e dichiarando inammissibile l’intervento di un terzo. La Corte d’appello riconosce parte delle spese vive in applicazione del principio di non contestazione, conferma il lucro cessante e rigetta il danno curriculare. La società ricorre per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la motivazione contraddittoria sul quantum dei lavori e delle spese. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura attinge l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, richiedendo una rivalutazione del materiale probatorio preclusa in sede di legittimità, per come formulata come vizio di legge in relazione agli artt. 74 e 87 disp. att. cod. proc. civ.

Il secondo motivo censura il rifiuto della c.t.u. ritenuta esplorativa. La Corte ribadisce che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel potere discrezionale di quest’ultimo la valutazione di disporne la nomina, senza che il diniego sia sindacabile in cassazione (richiamata Cass. 326/2000).

Il terzo motivo lamenta la violazione di legge sugli interessi compensativi, che la ricorrente assume dovuti al saggio di mora ex d.lgs. n. 231/2002 anziché al saggio legale. La censura è inammissibile, non avendo la parte contestato il punto in appello, e infondata nel merito: l’obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano è debito di valore, gli interessi compensativi non sono automatici né presunti e occorre la prova, anche presuntiva, del pregiudizio da ritardato pagamento (richiamata Cass. 19063/2023). Nel caso concreto nessuna prova risulta fornita.

Il quarto motivo censura l’applicazione dell’art. 97 cod. proc. civ. in materia di spese di lite, sostenendo che la liquidazione unica avrebbe trattato come solidali posizioni autonome. La Corte lo dichiara inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi: la corte territoriale aveva precisato che la condanna doveva intendersi disposta non in via solidale ai sensi del comma 1, bensì in parti uguali ma parziarie ai sensi dell’art. 97, comma 2, cod. proc. civ.

Il ricorso è dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ulteriore ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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