Eccezione riconvenzionale di usucapione della servitù: decadenza per tardiva costituzione (Cass. civ. Sez. II n. 4536 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il convenuto in un giudizio di negatoria servitutis deduca l’esistenza della servitù contestatagli al solo fine di impedire l’accoglimento della domanda, si resta nei limiti dell’eccezione riconvenzionale, che deve essere proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, a pena di inammissibilità ove formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. La qualificazione della difesa è operazione riservata al giudice del merito e, risolvendosi in un accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità solo quando ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto. Ove la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome, ciascuna idonea a sorreggerla, l’omessa impugnazione anche di una sola di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso proposto avverso le altre.
Il Fatto
Gli acquirenti di immobili ad uso abitativo e magazzino convennero in giudizio il venditore e il proprietario confinante, rilevando che quest’ultimo transitava, a piedi e con autoveicoli, sul resede esclusivo di loro pertinenza. Chiesero l’accertamento dell’inesistenza di alcuna servitù di passo, pedonale o carrabile, e la condanna del venditore al risarcimento per il decremento di valore del bene.
Il convenuto confinante sostenne di aver sempre goduto del diritto di passaggio e di sosta. Il Tribunale di Arezzo accolse le domande attoree, accertò l’inesistenza della servitù e dichiarò il convenuto decaduto dall’eccezione di usucapione per tardiva costituzione. La Corte d’Appello di Firenze rigettò il gravame, confermando l’inammissibilità dell’eccezione riconvenzionale. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., sostenendo che le proprie contestazioni costituissero mere difese, proponibili in ogni stato e grado del giudizio, essendo la servitù diritto autodeterminato e identificandosi la causa petendi con il diritto stesso e non con il titolo del suo acquisto. Ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite n. 11377 del 2015.
La Corte ha ribadito il criterio distintivo già affermato con la pronuncia Sez. 2 n. 9343 del 1987: se il convenuto deduca l’esistenza della servitù al solo fine di impedire l’accoglimento della domanda, si resta nei limiti dell’eccezione riconvenzionale; se invece ne invochi il riconoscimento per ottenere un provvedimento a proprio favore, esercitando un’actio confessoria servitutis, si travalicano i limiti della difesa e si versa nell’ambito della domanda riconvenzionale, preclusa in sede di gravame.
Nel caso di specie i giudici di merito hanno qualificato le deduzioni del convenuto come eccezione riconvenzionale di usucapione, desumendolo dalle argomentazioni spese, con le quali aveva evidenziato di avere recintato i terreni dal 1987 e di avere realizzato cancelli d’accesso davanti al resede attoreo, qualificando la servitù come apparente e quindi suscettibile di usucapione.
La Corte ha ricordato che la qualificazione della domanda è riservata al giudice del merito e che il relativo giudizio è censurabile solo se ne risulti alterato il senso letterale o il contenuto sostanziale dell’atto (Sez. 1 n. 3454 del 2024; Sez. 3 n. 27181 del 2023). Nella specie tale evenienza non ricorre, avendo i giudici riportato con precisione, virgolettate e in corsivo, le deduzioni dell’appellante.
Ne è conseguita l’applicazione del principio per cui l’eccezione riconvenzionale di usucapione, paralizzatrice della domanda principale, va proposta con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, a pena di inammissibilità se formulata per la prima volta nella memoria ex art. 183 cod. proc. civ. (Sez. 2 n. 18322 del 2023; Sez. 2 n. 6009 del 2020). Il ricorrente non ha inoltre attinto la decisione nella parte in cui ha escluso la prova della natura vicinale della strada e dell’esercizio del passaggio in modalità idonee a usucapire. Tale autonoma ratio decidendi, non censurata, sorregge la pronuncia, con conseguente inammissibilità del ricorso per difetto di interesse (Sez. 2 n. 10257 del 2022). Il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis cod. proc. civ., con condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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