Danno da tardiva attuazione direttiva 82/76 anche agli iscritti prima del 1982 (Cass. civ. Sez. III n. 16135 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto al risarcimento del danno da tardiva attuazione della direttiva 82/76/CEE spetta anche ai medici che si sono iscritti a una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982, quando la formazione sia proseguita dopo la scadenza del termine di trasposizione. In tal caso, però, il risarcimento è dovuto solo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola. I mutamenti prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE costituiscono ius superveniens idoneo a travolgere anche il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nella sentenza di annullamento con rinvio, poiché hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale.
Il Fatto
La ricorrente, medico, si era iscritta a una scuola di specializzazione prima del 29 gennaio 1982 senza percepire alcuna remunerazione. Ha convenuto dinanzi al Tribunale di Roma la Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiedendo il risarcimento del danno derivante dalla tardiva attuazione delle direttive comunitarie sulla formazione specialistica.
Il primo giudice rigettò la domanda per prescrizione. La Corte d’appello di Roma respinse l’eccezione ma rigettò la domanda nel merito, ritenendo che l’iscrizione fosse antecedente alla data di recepimento. La Cassazione, con una prima ordinanza di annullamento con rinvio, aveva escluso il diritto per chi si era iscritto prima del 29 gennaio 1982. Il giudice del rinvio si adeguò a quel principio, e la ricorrente ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto un profilo processuale. Il giudice del rinvio si era attenuto al principio di diritto della sentenza di annullamento. Tuttavia, secondo la Corte, rientrano nello ius superveniens — capace di porre nel nulla anche quel principio — i mutamenti prodotti dalle sentenze della Corte di giustizia UE, che hanno efficacia immediata nell’ordinamento nazionale. Il ricorso è pertanto esaminabile.
Nel merito, la questione era già stata rimessa alle Sezioni Unite, che avevano investito la Corte di giustizia. Con la sentenza 3 marzo 2022, causa C-590/20, quest’ultima ha stabilito che la posizione di un medico iscritto prima del 29 gennaio 1982 è situazione sorta prima dell’entrata in vigore della direttiva, ma i cui effetti futuri sono disciplinati dalla stessa a partire dal 1° gennaio 1983. Ne deriva che l’obbligo di remunerazione adeguata opera, alle stesse condizioni, anche per le formazioni iniziate prima dell’entrata in vigore della direttiva.
Il principio è stato recepito dalle Sezioni Unite n. 20278 del 23 giugno 2022: il diritto al risarcimento spetta anche a chi si è iscritto negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma limitatamente al periodo tra il 1° gennaio 1983 e la conclusione della scuola. La Corte ritiene quindi il motivo fondato e decide la causa nel merito.
Quanto alla quantificazione, la Corte accorda l’importo richiesto e conforme alla propria giurisprudenza, pari a euro 19.021,88, con interessi al saggio legale dalla data della domanda, trattandosi di obbligazione di valuta. Le spese del primo giudizio di legittimità e del rinvio sono compensate in ragione dello ius superveniens; quelle di merito e del presente giudizio seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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