Motivazione sintetica e rinvio alla CTU non viziano la sentenza d’appello (Cass. civ. Sez. I n. 25039 del 06.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La motivazione della sentenza d’appello non è apparente quando, pur sintetica, indichi la norma di diritto applicata e la ragione del convincimento, sì da rendere possibile il controllo di legittimità. Il rinvio alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio è legittimo se il giudice ne esplicita il fondamento normativo e verifica la coerenza con i principi regolatori della fattispecie. Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando il giudice ha comunque preso in considerazione il fatto storico rilevante, ancorché non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, né quando la parte proponga una valutazione giuridica dei fatti anziché un fatto in senso naturalistico. L’accertamento compiuto in fatto da entrambi i giudici di merito è censurabile in sede di legittimità solo entro i limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Il Fatto

Il titolare di una concessione demaniale marittima, rilasciata per uno stabilimento balneare, ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha rideterminato il canone in misura più elevata, applicando i criteri della legge n. 296/2006 e computando una superficie maggiore rispetto a quella risultante dal titolo concessorio.

Il Tribunale, ritenuta la nuova disciplina applicabile anche ai rapporti in corso e disposta consulenza tecnica d’ufficio, ha dichiarato non dovute alcune voci del canone per errore nella determinazione delle superfici. La Corte d’appello ha respinto l’impugnazione dell’amministrazione e accolto l’appello incidentale del concessionario sull’uso stagionale. L’Agenzia del Demanio ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto la dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente. Il motivo è inammissibile: la Corte d’appello ha precisato le ragioni del proprio convincimento, rilevando che la consulenza è stata recepita in quanto aderente ai principi regolatori della fattispecie e che, essendo la concessione scaduta al 31.12.2007, per l’intero anno non poteva trovare applicazione l’art. 49 cod. nav. sull’accessione delle pertinenze demaniali. La Corte di Cassazione osserva che, a fronte di tale argomentazione, ancorché sintetica, la parte si limita a un rilievo apodittico sull’apparenza della motivazione, senza spiegare perché il riferimento normativo applicato dal giudice di merito sarebbe errato.

Quanto al secondo motivo, concernente la dedotta extrapetizione, la Corte rileva la genericità della censura: il motivo di appello principale riguardava la determinazione del canone e quello incidentale la stagionalità, sicché la cognizione del giudice di secondo grado era estesa a verificare l’applicabilità della nuova legge finanziaria, quali aree computare e per quanto tempo il canone fosse dovuto. La parte non chiarisce su quale motivo di accoglimento si appunti la censura.

Il terzo motivo denuncia il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per mancato esame della pretesa destinazione commerciale dei beni. La Corte lo dichiara inammissibile sotto plurimi profili. Ricorre una ipotesi di doppia conforme, entrambe le sentenze di merito fondandosi sugli accertamenti della consulenza tecnica, sicché era onere del ricorrente dimostrare la diversità delle rispettive rationes decidendi. Inoltre la parte espone non un fatto storico in senso naturalistico, ma la propria valutazione dei fatti e le conseguenze giuridiche che ne trae, laddove il giudice di merito ha contrapposto un’argomentazione ritenuta decisiva, ossia il mancato perfezionamento dell’acquisizione dei beni al demanio.

Anche il quarto motivo è inammissibile: esso si risolve in una critica a un giudizio di fatto fondato su accertamento tecnico, oggetto di giudizio conforme di entrambi i giudici di merito in ordine alla consistenza delle aree qualificabili come pertinenze demaniali a uso commerciale. Il ricorso incidentale condizionato, sulla legittimazione dell’Agenzia, resta assorbito. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso principale, l’assorbimento dell’incidentale e la condanna della parte ricorrente alle spese, con obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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