Motivazione apparente della CTR e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 770 del 12.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di processo tributario, è affetta da nullità la sentenza di appello che si limiti ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza un nuovo e autonomo esame delle censure sollevate dall’appellante. La motivazione apparente, pur materialmente presente nel documento, non rende percepibili le ragioni della decisione e non consente alcun controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Il vizio integra la violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4), d.Lgs. n. 546 del 1992, norma speciale tributaria corrispondente all’art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ormai ristretto al cd. minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., emergendo l’anomalia dal testo del provvedimento impugnato.
Il Fatto
A seguito di indagini bancarie della Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente un avviso di accertamento con cui rettificava la dichiarazione ai fini IRPEF per il 2006, recuperando a tassazione presunti proventi illeciti conseguiti nella veste di gestore di fatto di una società e di una ditta. Il contribuente impugnava l’atto; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso e la decisione era confermata in appello dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n. 617/2018.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi. L’Agenzia si limitava a depositare un atto di costituzione ai soli fini della partecipazione all’udienza. La causa era avviata alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo motivo, con cui si denuncia l’omessa pronuncia su specifici motivi di appello e l’aver i giudici regionali fatto riferimento alla motivazione di una sentenza di primo grado diversa da quella impugnata. Il motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe l’esame delle restanti censure.
Il Collegio ricostruisce il perimetro del controllo di legittimità sulla motivazione dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. operata dal d.l. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012. Il sindacato è ristretto alla sola inosservanza del minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., individuabile nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa o incomprensibile.
La motivazione è apparente quando, pur riconoscibile materialmente come parte del provvedimento, non rende percepibili le ragioni della decisione e risulta inidonea a far conoscere l’iter logico seguito dal giudice, non consentendo alcun effettivo controllo sull’esattezza del ragionamento. È poi nulla la sentenza d’appello motivata per relationem a quella di primo grado, se la laconicità del percorso argomentativo non consente di appurare che il giudice superiore sia pervenuto alla condivisione attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di impugnazione.
Applicando tali principi, la Corte rileva che la CTR ha respinto il gravame con una sequenza di affermazioni tautologiche, sommarie e cumulative, risoltesi nell’acritica condivisione delle argomentazioni della sentenza gravata. Non viene spiegato perché le doglianze dell’appellante sarebbero immotivate o pretestuose, quali siano i fatti e i documenti travisati, né per quale ragione le giustificazioni addotte andrebbero ritenute scarse e inidonee.
La pronuncia impugnata, che peraltro indica in modo inesatto il numero di repertorio della sentenza di primo grado e l’anno d’imposta, prescinde dunque da una reale disamina delle doglianze e non opera alcun concreto riferimento alle emergenze processuali. Da qui la nullità per difetto del requisito di cui all’art. 36, comma 2, n. 4), d.Lgs. n. 546 del 1992. La Corte dispone pertanto la cassazione con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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