Trasferimento di ramo d’azienda e sindacato di legittimità sulla valutazione degli elementi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25189 del 10.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione del regime dell’art. 2112 c.c. costituisce valutazione di merito che, se sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità. L’errore di diritto censurabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è quello di sussunzione, che presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata. Le censure con le quali si propone un diverso peso degli elementi di fatto, o si rinnova la lettura delle emergenze processuali, sono inammissibili, perché sollecitano un nuovo apprezzamento di merito. Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione. Egualmente inammissibile è l’omesso esame che investa una pluralità di deduzioni difensive ed elementi istruttori, e non un fatto storico decisivo.
Il Fatto
Con decisione di primo grado il Tribunale aveva dichiarato l’inefficacia, nei confronti di alcuni lavoratori, della cessione del ramo d’azienda intervenuta tra la società cedente e la cessionaria, riconoscendo la continuità giuridica dei rapporti di lavoro e condannando le società al pagamento delle spese.
La Corte d’appello, in riforma, ha respinto le domande, ritenendo provata la preesistenza e l’autonomia funzionale del ramo ceduto, e ha compensato le spese del doppio grado. I lavoratori soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, incentrati sulla qualificazione della fattispecie come cessione individuale di contratti, sul preteso sovvertimento dell’onere probatorio e sull’omesso esame di fatti decisivi.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente per connessione, giudicandoli complessivamente infondati, con rilevanti profili di inammissibilità. Il Collegio ricorda il costante insegnamento secondo cui la verifica dei presupposti fattuali dell’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che sfugge al sindacato di legittimità quando la motivazione sia sufficiente e non contraddittoria.
Il percorso argomentativo distingue con nettezza i confini dei vizi deducibili. L’errore di diritto denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. è quello di sussunzione, che presuppone una ricostruzione del fatto incontestata. Se invece si critica la ricostruzione della vicenda storica operata dal giudice di merito, la censura è attratta nei confini del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Resta ferma l’inammissibilità delle doglianze che, sotto l’apparente deduzione del vizio di legge, degradano verso la richiesta di una rivalutazione dei fatti storici.
Nel caso concreto la Corte territoriale ha fondato il convincimento su una pluralità di elementi tratti dalle risultanze processuali, diffusamente valutate, accertando che la cessionaria era una società di scopo e che il ramo ceduto era dotato di autonomia funzionale e di preesistenza rispetto alla cessione. Di fronte a tale approfondita valutazione, i ricorrenti oppongono una diversa lettura delle emergenze processuali, senza peraltro contestare i principi di diritto richiamati dalla Corte d’appello.
Quanto alla dedotta omessa pronuncia, il Collegio rileva che i ricorrenti non lamentano la violazione dell’art. 112 c.p.c., ma un’anomalia motivazionale in chiave di motivazione apparente. Il vizio non sussiste: la sentenza espone ampiamente i principi in tema di trasferimento di ramo d’azienda e li applica alla fattispecie, indicando in dettaglio le risultanze poste a fondamento del giudizio. Quanto all’art. 2697 c.c., la violazione è censurabile solo se il giudice abbia attribuito l’onere della prova a parte diversa da quella onerata, non quando si contesti la valutazione delle prove: nella specie nessuna inversione è riscontrabile, avendo la Corte d’appello considerato dimostrati in positivo gli aspetti dedotti come negativi dai ricorrenti.
Il terzo motivo è dichiarato inammissibile: l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non una pluralità di argomentazioni, deduzioni difensive ed elementi istruttori, come nel caso di specie, in cui si propone una completa rivisitazione della vicenda. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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