Sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente e inammissibilità del ricorso per cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 780 del 12.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorrente che, nel corso del giudizio di legittimità, manifesti in modo inequivoco il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione rende il ricorso inammissibile per tale ragione. Non può invece dichiararsi la cessazione della materia del contendere quando la documentazione depositata non consenta di stabilire il collegamento tra la definizione agevolata dei carichi e l’atto impugnato. Né può pronunciarsi l’estinzione del giudizio in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c.. Le spese vanno compensate quando la definizione della lite ne giustifichi la integrale compensazione, restando esclusa l’attestazione di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 per il suo carattere eccezionale e sanzionatorio.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava al contribuente un avviso di accertamento ai fini IRPEF per l’anno 2013. Il contribuente presentava istanza di definizione agevolata ex art. 2, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in L. n. 136 del 2018: l’Ufficio la disattendeva ritenendo l’atto non definibile perché notificato dopo il 24 ottobre 2018.

Successivamente l’Agenzia delle Entrate – Riscossione notificava, ex art. 29, comma 1, lettera b), del D.L. n. 78 del 2010, la comunicazione di presa in carico delle somme. Il contribuente impugnava l’atto, assumendo di aver conosciuto solo allora il rigetto implicito dell’istanza. La CTP rigettava il ricorso e la CTR della Puglia, sezione staccata di Foggia, confermava con sentenza n. 745/2022. Da qui il ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c..

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio il ricorrente, con memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., rendeva noto di aver aderito alla rottamazione-quater ex art. 1, commi da 231 a 252, della L. n. 197 del 2022, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Allegava la dichiarazione di adesione, con impegno a rinunciare ai giudizi in corso ex art. 1, comma 236, della legge citata, e la comunicazione dell’Agenzia.

La Corte rileva che dalla documentazione in atti non è possibile stabilire se le cartelle rottamate siano riferibili all’avviso di accertamento presupposto dalla comunicazione impugnata. Tale incertezza impedisce di pronunciare la cessazione della materia del contendere.

Nemmeno può farsi luogo a una declaratoria di estinzione del giudizio, in assenza di un’espressa rinuncia al ricorso formulata ex art. 390 c.p.c.. La rinuncia implicita, contenuta nella dichiarazione di adesione, non integra il requisito processuale richiesto.

Cionondimeno, il ricorrente ha manifestato in modo inequivoco il proprio sopravvenuto difetto di interesse alla decisione. Per tale ragione il gravame di legittimità va dichiarato inammissibile, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte (tra le altre, Cass. n. 28550/2024, Cass. n. 34822/2023, Cass. n. 27539/2023, Cass. n. 15722/2023).

Quanto alle spese, le modalità di definizione della lite e le sottostanti motivazioni ne giustificano la compensazione integrale. Non va resa l’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, prevista nei soli casi di rigetto integrale, inammissibilità originaria e improcedibilità: la norma, per il suo carattere eccezionale e lato sensu sanzionatorio, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 25228/2022, Cass. Sez. Un. n. 16768/2022, Cass. n. 23408/2021).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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