Incarichi ex art. 15 octies e ACN veterinari: no alle differenze retributive (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10324 del 18.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
I contratti a tempo determinato stipulati per l’attribuzione di incarichi ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992 possono essere conclusi con personale particolarmente qualificato per attività collegate alle finalità istituzionali della P.A., ma devono avere oggetto specifico e rispondere a esigenze cui l’amministrazione non può fare fronte con personale in servizio. La temporaneità degli incarichi deve dipendere dalla straordinarietà e contingenza della situazione da affrontare, non dalla necessità di colmare carenze strutturali. La norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. medici veterinari del 2005 non regola i rapporti con medici veterinari formalizzati con contratti ex art. 15 octies e qualificati in fatto come rapporti di lavoro autonomo convenzionato. Ne consegue che tali medici non possono chiedere differenze retributive calcolate applicando l’A.C.N. del 2005, dovendo eventualmente agire per risarcimento del danno o ex art. 2041 cod. civ.
Il Fatto
Un medico veterinario stipulava con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, dal 2002 al 2009, una serie di contratti di diritto privato a tempo determinato per l’attuazione di progetti finalizzati ex art. 15 octies del d.lgs. n. 502 del 1992, con orario contrattuale di almeno 24 ore settimanali. L’attività svolta era in concreto più estesa, circa 30 ore settimanali distribuite su quattro-cinque giorni. Nel 2010 il rapporto veniva stabilizzato a tempo indeterminato in regime convenzionato.
Il lavoratore chiedeva il riconoscimento, per il periodo 2004-2010, del trattamento economico spettante ai medici veterinari convenzionati nella misura prevista dall’A.C.N. del 23 marzo 2005, oltre a interessi, rivalutazione e risarcimento dei danni. Il Tribunale di Messina rigettava le domande; la Corte d’Appello di Messina riformava la sentenza, qualificando il rapporto come parasubordinato e riconoscendo l’assimilazione ai rapporti convenzionati. L’Azienda ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserito difetto di specificità della procura, richiamando il principio per cui il requisito di specialità ex art. 365 cod. proc. civ. è integrato dalla collocazione topografica della procura rispetto all’atto cui si riferisce, ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ.
Sul primo motivo, la Corte chiarisce che l’art. 15 octies non consente di stipulare contratti in presenza del solo requisito del progetto: la logica del sistema è di procurare medici qualificati per affrontare problematiche non ordinarie, non risolvibili con i mezzi disponibili. La Corte d’Appello ha correttamente dato rilievo alla circostanza che l’Azienda aveva utilizzato tali forme contrattuali per colmare carenze strutturali della dotazione interna, e non per esigenze contingenti: accertamento di merito, non sindacabile in sede di legittimità, come già affermato da Cass., Sez. L, n. 37752 del 2022.
Sul secondo e terzo motivo, trattati congiuntamente, la Corte rileva che l’Azienda ha contestato la qualificazione del rapporto come parasubordinato, senza sostenerne la natura subordinata. La qualificazione operata dai giudici di merito è inammissibilmente contestata, poiché sussistono i requisiti di continuazione, coordinazione e personalità della prestazione, a prescindere dal nomen iuris (Cass., Sez. L, n. 9783 del 2020).
È invece fondata la censura sulla riconduzione del rapporto all’A.C.N. medici veterinari del 2005. La Corte esamina la norma transitoria n. 4, che concerne i rapporti convenzionali a tempo determinato nati come tali: essa non è pensata per i contratti stipulati per realizzare progetti finalizzati ex art. 15 octies, trattandosi di ipotesi distinte. Il convenzionamento presuppone convenzioni formalizzate e il rispetto della procedura ex art. 48 della legge n. 833 del 1978. Nei rapporti con la P.A. vale una logica formale, non sostanziale, come affermato da Cass., Sez. L, n. 30703 del 2024.
La Corte esclude che l’illegittimità delle forme contrattuali possa comportare il riconoscimento di maggiori somme o la conversione in rapporto subordinato: il lavoratore può agire per risarcimento o ex art. 2041 cod. civ., non invocare l’ACN per tipologie negoziali diverse. La domanda risarcitoria era stata rigettata con giudicato; quella di arricchimento non è stata proposta. Il ricorso è accolto nei motivi indicati e la domanda di differenze retributive è rigettata nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ., con compensazione delle spese per la novità della questione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.