Inesistente obbligo comunitario di parità tra medici specializzandi e iscritti ai corsi di formazione (Cass. civ. Sez. 3 n. 22995 del 10.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità dello Stato per danni derivanti dall’attività di produzione normativa è configurabile solo in caso di violazione di precetti di ordine sovranazionale, non essendo concepibile con riferimento alle scelte discrezionali del legislatore nazionale. L’ordinamento dell’Unione Europea non contiene alcuna norma che stabilisca la misura della remunerazione degli iscritti alle scuole di specializzazione o ai corsi di formazione in medicina generale, né un principio di parità di trattamento economico tra queste due categorie. Ne consegue che la previsione di trattamenti differenziati è giustificata dalla diversità di natura, contenuto e scopo dei due percorsi formativi e rientra nella discrezionalità del legislatore nazionale, la cui responsabilità può essere solo politica e non giuridica.
Il Fatto
Un gruppo di medici, iscrittisi tra il 1994 e il 2003 al corso di formazione in medicina generale, convenne in giudizio lo Stato italiano e i Ministeri competenti, chiedendo il risarcimento del danno per aver percepito una borsa di studio inferiore a quella degli iscritti alle scuole di specializzazione. La domanda, qualificata come derivante da inadempimento degli obblighi comunitari, fu rigettata dal Tribunale per intervenuta prescrizione, con conferma in grado di appello.
La Motivazione della Corte
I ricorrenti lamentavano il travisamento della domanda da parte della Corte d’appello, la quale aveva individuato il termine iniziale di prescrizione in una data anteriore all’inizio del corso per alcuni di essi. La Corte di cassazione riconosce la fondatezza di tale censura, rilevando come la motivazione della sentenza impugnata non si correli alla questione sottoposta. Tuttavia, rileva che tale vizio non è sufficiente a cassare la decisione, in quanto il dispositivo è conforme a diritto poiché il diritto vantato non esiste.
La Suprema Corte chiarisce che la pretesa risarcitoria si fonda sull’assunto di un obbligo, imposto dal diritto comunitario, di trattare paritariamente le due fattispecie. Tale assunto è privo di fondamento: nessuna norma dell’Unione Europea disciplina la materia, e la Corte di giustizia ha stabilito che l’obbligo di “adeguata remunerazione” di cui all’Allegato alla Direttiva 1982/76 non consente di desumere la misura della stessa dal diritto comunitario. Non è ravvisabile alcun principio di parità di trattamento tra i due percorsi, lasciando agli Stati membri la facoltà di graduare le rispettive remunerazioni. In mancanza di vincoli comunitari, difetta l’obbligo e, quindi, l’inadempimento e la conseguente responsabilità.
La Corte evidenzia inoltre la diversità strutturale tra le due situazioni: il corso di formazione in medicina generale è finalizzato all’iscrizione nelle graduatorie regionali per la medicina convenzionata, mentre la scuola di specializzazione legittima alla libera professione e all’attività di specialista del S.S.N. Tali differenze, già riconosciute da precedenti giurisprudenziali, giustificano la previsione di trattamenti economici differenziati, che rientra in una scelta discrezionale del legislatore. Il ricorso è quindi rigettato, con conferma dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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