Espulsione dello straniero e divieti di espellibilità spettano al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. I n. 3992 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice di pace investito dell’opposizione al decreto di espulsione non può dichiararsi privo di competenza a valutare i divieti di espellibilità dedotti dallo straniero. La pendenza della domanda di protezione speciale, presentata con istanza alla Questura, attribuisce al richiedente il diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale, ai sensi dell’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008 e dell’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015. Il giudice deve inoltre esaminare i fatti allegati come sopravvenuti, quali l’assunzione a tempo indeterminato, rilevanti per apprezzare il radicamento dello straniero e l’eventuale incompatibilità dell’espulsione con il rispetto della vita privata. Non è sufficiente il richiamo generico a un precedente giudicato negativo per sottrarsi all’esame di tali profili.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino straniero, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Giudice di Pace di Grosseto aveva rigettato l’opposizione contro il decreto di espulsione emesso dal Prefetto di quel capoluogo. L’Amministrazione non si è difesa con controricorso, limitandosi a un tardivo atto di costituzione per l’eventuale udienza di discussione.

Il ricorrente deduce, con unico motivo, l’omesso esame dei divieti di espellibilità. Egli aveva ottenuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari, il cui rinnovo era stato negato; il ricorso contro il diniego era stato respinto dal Tribunale di Firenze. Aveva poi presentato istanza di protezione speciale alla Questura e, all’appuntamento per la presentazione della pratica, gli era stato consegnato il decreto di espulsione.

La Motivazione della Corte

La Corte accoglie il ricorso. Il Giudice di Pace ha errato nel dichiararsi, senza mezzi termini, privo di competenza a valutare la sussistenza della dedotta circostanza ostativa all’espulsione e, quindi, nel non pronunciarsi sull’inespellibilità dedotta.

È vero che il riconoscimento della protezione speciale spetta alla Commissione territoriale, con decisione impugnabile davanti al Tribunale. Ma il ricorrente aveva allegato di avere presentato istanza di protezione speciale alla Questura, mediante invio tramite avvocato di una PEC: ciò basta a rendere pendente la relativa domanda. Tale circostanza avrebbe potuto essere verificata, ma non semplicemente trascurata dal giudice di merito.

L’art. 7 d.lgs. n. 25 del 2008 attribuisce al richiedente asilo il diritto di rimanere nel territorio dello Stato sino alla decisione della Commissione territoriale, anche in caso di domanda reiterata, salvo le eccezioni della domanda presentata nella fase di esecuzione del provvedimento di allontanamento o della reiterazione successiva a una pronuncia definitiva di inammissibilità o infondatezza. L’art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015 qualifica come richiedente protezione internazionale anche colui che ha semplicemente manifestato la volontà di chiedere tale protezione.

La Corte censura poi il secondo profilo. Il Giudice di Pace ha considerato soltanto l’esposizione al rischio nel Paese di provenienza, mentre nell’impugnazione si era fatto riferimento all’assunzione a tempo indeterminato, fatto rilevante per apprezzare il grado di radicamento nel territorio nazionale e l’incompatibilità dell’espulsione con il rispetto della vita privata. Tale assunzione era stata indicata come fatto sopravvenuto dopo la decisione del Tribunale di Firenze. Il giudice non poteva quindi sottrarsi a tale esame con un fugace cenno a quella decisione, privo di considerazioni sul contenuto del giudicato e sulla sua estensione rispetto al fatto nuovo allegato.

L’ordinanza è pertanto cassata, con rinvio al Giudice di Pace di Grosseto, in persona di altro magistrato onorario, perché decida anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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