Termine per l’iscrizione a ruolo delle spese di giustizia non è decadenziale (Cass. civ. Sez. III n. 5796 del 04.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione delle spese processuali penali, il termine di un mese, decorrente dalla definitività dell’obbligo di pagamento delle spese di giustizia, per procedere all’iscrizione a ruolo contemplato dall’art. 227-ter, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria. Difetta, infatti, una esplicita previsione normativa in tal senso e manca uno spazio operativo funzionale per l’istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria. Ne consegue la nullità della cartella di pagamento fondata sull’asserita decadenza dal diritto di procedere a riscossione coattiva.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una cartella di pagamento di poco più di cinquemila euro, ascritta a titolo di multe, spese processuali e sanzioni a favore della Cassa delle ammende, dovute in forza di una sentenza del G.U.P. di un tribunale calabrese. Il destinatario della cartella propose opposizione all’esecuzione, deducendo la decadenza della parte creditrice dal diritto di procedere a riscossione coattiva per mancata iscrizione a ruolo entro un mese dal passaggio in giudicato della sentenza.
Il Tribunale adito accolse l’opposizione e dichiarò la nullità della cartella, compensando le spese. La Corte di Appello di Catanzaro rigettò sia l’appello principale proposto dall’agente per la riscossione, sia quello incidentale del debitore sulle spese. Avverso tale sentenza l’agente ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorso prospetta la falsa applicazione dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., dell’art. 227-ter del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell’art. 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il ricorrente sostiene che il termine non abbia natura decadenziale, afferendo al procedimento amministrativo di formazione e consegna dei ruoli all’agente della riscossione e alla sola tutela dell’interesse dello Stato alla sollecita riscossione dei crediti di giustizia.
La Corte reputa fondato il motivo e richiama il proprio consolidato indirizzo. Il termine di un mese, decorrente dalla definitività dell’obbligo di pagamento delle spese di giustizia, non è previsto a pena di decadenza e non ha natura perentoria, in difetto di una esplicita previsione normativa e dell’assenza di uno spazio operativo funzionale per l’istituto della decadenza nella riscossione di questo tipo di spese, non aventi natura tributaria.
Su questa linea la Corte intende dare continuità all’orientamento già espresso, richiamando Cass. 10 maggio 2023, n. 12614. Risulta pertanto non conforme a diritto la decisione impugnata, basata su un insussistente carattere decadenziale del termine in parola.
Preliminarmente, il Collegio dichiara non accoglibile l’istanza di trattazione congiunta con altro ricorso, in difetto del presupposto della identità della sentenza impugnata richiesto dall’art. 335 cod. proc. civ..
In accoglimento del ricorso la sentenza è cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è decisa nel merito, essendo la materia del contendere circoscritta alla sola questione della decadenza per effetto della mancata impugnazione della pronuncia sull’appello incidentale. L’originaria opposizione è dunque rigettata, con nuova regolamentazione delle spese dell’intero giudizio secondo il principio della soccombenza.
Nota della Redazione
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