Fallimento: onere probatorio sui requisiti di non fallibilità e bilanci non depositati (Cass. civ. Sez. I n. 8057 del 26.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’onere della prova del possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall. grava sul debitore. I bilanci degli ultimi tre esercizi costituiscono la base documentale imprescindibile e sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati presso il registro delle imprese; ove manchino o siano inattendibili, il debitore può fornire la prova con strumenti alternativi, purché idonei a rappresentare la situazione economico-patrimoniale. Tale materiale resta soggetto al prudente apprezzamento del giudice di merito ex art. 116 c.p.c., il quale può ritenerlo insufficiente senza dover confutare analiticamente ogni deduzione. In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che aspiri a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

Il Tribunale di Torino, su ricorso di una società fornitrice di servizi, dichiarava il fallimento di una s.r.l. operante nel settore tecnologico, previo accertamento dei presupposti soggettivi, del superamento della soglia debitoria e dello stato di insolvenza. La società fallita proponeva reclamo ai sensi dell’art. 18 l.fall., depositando documentazione contabile.

Nella contumacia della curatela, la Corte d’appello di Torino rigettava il reclamo, ritenendo non assolto l’onere probatorio gravante sul debitore, stante l’assoluta inattendibilità della documentazione prodotta. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, cui la controricorrente ha resistito.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte rileva anzitutto l’impropria riconduzione dei vizi lamentati alla tassonomia dell’art. 360 c.p.c. e dichiara inammissibili tutti i motivi, perché impingono nel merito e aspirano a una nuova valutazione del materiale istruttorio. La corte territoriale ha motivato in modo congruo rispetto al paradigma costituzionale delineato dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014.

Quanto ai primi tre motivi, relativi alle soglie di esenzione, la Corte richiama la motivazione dell’appello: i bilanci 2017-2019 risultano non depositati al registro imprese e approvati in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento; il curatore ha riferito che non emergono depositi di bilanci né dichiarazioni dei redditi dal 2008. Tali circostanze inducono a una valutazione di inattendibilità dell’ulteriore documentazione prodotta.

La Corte ribadisce che l’onere della prova dei requisiti di non fallibilità grava sul debitore. I bilanci degli ultimi tre esercizi, base documentale imprescindibile ex art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli regolarmente formati, approvati e depositati. Essi non costituiscono prova legale, ma fonte privilegiata soggetta al prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c. Il debitore può ricorrere a strumenti alternativi, ma anch’essi restano soggetti a tale valutazione.

Nessun vizio di omesso esame emerge sul quarto motivo: non è decisivo il dato dei debiti ammessi allo stato passivo, poiché il mancato deposito dei bilanci può aver inciso sull’individuazione dei creditori ai fini dell’avviso ex art. 92 l.fall. Sul quinto motivo, la Corte sottolinea la genericità delle deduzioni in punto di insolvenza a fronte dei plurimi indici accertati.

Il ricorrente non può contrapporre la propria lettura delle risultanze a quella del giudice di merito: non spetta alla Suprema Corte riesaminare i fatti. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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