Ricorso inammissibile se non aggredisce la ratio decidendi e difetta di autosufficienza (Cass. civ. Sez. I n. 3999 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contesta specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della sentenza impugnata, limitandosi a censurare un profilo motivatorio diverso da quello effettivamente adottato dal giudice di merito. La censura che investa una questione non dedotta nei gradi di merito è inammissibile per novità, non essendo la relativa eccezione stata fatta oggetto di discussione. Il principio di autosufficienza del ricorso, ex art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ., è rispettato solo se il ricorrente indica dove, come e quando la circostanza di fatto sia stata allegata e provata in sede di merito.
Il Fatto
Una società di agente raccomandatario marittimo proponeva opposizione avverso l’atto di ingiunzione emesso dall’autorità portuale per il pagamento di tariffe dovute per servizi portuali ad uso indivisibile e indifferenziato. Contestava la capacità impositiva dell’ente, l’erronea applicazione dell’art. 13 della legge n. 84/1994 e l’inammissibilità del procedimento di riscossione ex R.D. n. 639/1910.
Il Tribunale di Brindisi accoglieva parzialmente l’opposizione, riducendo l’importo ingiunto e rigettando la riconvenzionale di ripetizione dell’indebito. La Corte di appello di Lecce accoglieva il gravame dell’autorità portuale, ritenendo assolto l’onere probatorio in forza del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. La società ricorreva per cassazione con due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, con cui si deduceva la violazione dell’art. 2697 cod. civ. per il mancato assolvimento da parte dell’amministrazione dell’onere di provare il credito e il suo ammontare.
Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, motivi aventi i requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, secondo un orientamento consolidato richiamato dalla Corte (Cass. n. 3741 del 2004, n. 6219 del 2005, n. 15952 del 2007, n. 18421 del 2009, n. 4905 del 2020). È necessario che sia specificamente contestata la ratio decidendi della pronuncia (Cass. n. 19989 del 2017).
Nel caso concreto, la censura non si confronta con la motivazione del giudice di merito, che ha ritenuto assolto l’onere della prova sulla scorta del principio di non contestazione: la sentenza ha considerato non rilevanti le fatture e provati i dati del traffico in quanto mai contestati. Il ricorrente si è limitato a sostenere la mancata produzione delle fatture, senza aggredire il diverso profilo motivatorio adottato.
Quanto al secondo motivo, con cui si eccepiva la violazione degli artt. 552 e 598 cod. nav. e la decadenza dell’autorità portuale dal diritto privilegiato, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per novità: l’eccezione non era mai stata dedotta in sede di merito, non emergendo dalla sentenza di primo grado né da quella impugnata.
La Corte ha richiamato il principio di autosufficienza (art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.), ritenuto rispettato quando l’indicazione degli atti avvenga riassumendone il contenuto o trascrivendone i passaggi essenziali (Sez. I n. 12481 del 19.04.2022; Sez. 6-3 n. 10761 del 04.04.2022). Il principio, anche alla luce della sentenza CEDU Succi e altri c. Italia del 28 ottobre 2021 e di Sez. Un. n. 8950 del 18.03.2022, non va interpretato in modo eccessivamente formalistico, ma il ricorrente deve indicare dove e quando abbia sollevato l’eccezione in merito. Nel caso di specie tale indicazione difetta, con conseguente inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
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