Notifica a mezzo posta e scissione degli effetti nella decadenza IMU (Cass. civ. Sez. V n. 4314 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione degli atti di imposizione tributaria, il principio di scissione soggettiva degli effetti della notificazione impone di individuare il rispetto del termine di decadenza del potere impositivo nella data in cui l’ente impositore consegna il plico all’ufficio postale, e non in quella, successiva, di consegna al destinatario. Tale regola opera anche per i tributi locali e per la notifica effettuata mediante Posta Raccomandata Pro, facendo fede la data e l’ora risultanti dal timbro apposto dall’operatore postale in calce alla ricevuta di ritiro della corrispondenza in bolgetta. Nel processo tributario, l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 riguarda l’appellato e non l’appellante: la parte vittoriosa che abbia visto assorbita una propria domanda deve riproporla, e il giudice di appello che ometta di esaminarla viola l’art. 112 cod. proc. civ.

Il Fatto

Un Comune ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in controversia sull’IMU relativa agli anni 2014 e 2015, aveva confermato la decadenza dell’ente impositore per l’annualità 2014 ma aveva negato al contribuente l’esenzione invocata per il 2015.

Il contribuente ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione incidentale. La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata.

La Motivazione della Corte

Il ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 1, comma 161, della legge n. 296/2006, che fissa al 31 dicembre del quinto anno successivo il termine decadenziale per la notifica degli avvisi di accertamento dei tributi locali. Il giudice di appello aveva ritenuto che il plico fosse stato spedito il 2 gennaio 2020, oltre il quinquennio.

La Corte accoglie il motivo. Dalla documentazione risulta che il plico era stato affidato al servizio postale il 30 dicembre 2019. Trova applicazione il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, già affermato dalle Sezioni Unite n. 40543 del 2021 e confermato dalla sezione tributaria. Rileva la data in cui l’ente ha posto in essere gli elementi necessari alla notifica, non quella di conoscenza da parte del destinatario.

La medesima regola vale per i tributi locali e per la notifica mediante Posta Raccomandata Pro: assume rilievo la data di consegna del plico-bolgetta all’ufficio postale, facendo fede il timbro con data e ora. La sentenza impugnata ha dunque contravvenuto a tale principio.

Quanto al ricorso incidentale, la Corte disattende l’eccezione di tardività. L’interesse del contribuente è fondato sulla soccombenza rispetto al parziale accoglimento dell’appello. Il ricorso incidentale, proposto con il controricorso, è tempestivo perché notificato entro il termine di quaranta giorni dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ.

Il primo motivo incidentale è fondato. La sentenza di appello, disconoscendo l’esenzione, non ha esaminato la questione, dedotta nel ricorso originario e riproposta in appello, della soggezione ad imposta delle infrastrutture e degli impianti. Nel processo tributario l’art. 56 del d.lgs. n. 546/1992 si riferisce all’appellato e non all’appellante: la questione assorbita doveva essere esaminata, e l’omissione integra la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Il secondo motivo incidentale resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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