Notifica del rinvio prefallimentare nelle forme dell’art. 15 l.fall. (Cass. civ. Sez. I n. 4321 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
La disciplina speciale semplificata di cui all’art. 15, comma 3°, l.fall. — che prevede, in via subordinata, la notifica a mezzo ufficiale giudiziario di persona presso la sede risultante dal registro delle imprese e, in difetto, il deposito dell’atto nella casa comunale con perfezionamento al momento del deposito — si applica anche alla notificazione del provvedimento di rinvio della prima udienza prefallimentare. Non residuano ipotesi in cui il ricorso per fallimento e il decreto di convocazione, o il provvedimento che ne rinnova la notifica, debbano essere notificati ai sensi degli artt. 138 ss. o 145 cod. proc. civ., eventualmente ai sensi degli artt. 140 e 143 cod. proc. civ. Una volta attestata l’impossibilità di compiere la notifica presso la sede, l’ufficiale giudiziario non deve svolgere ulteriori ricerche per accertare l’irreperibilità del destinatario: il perfezionamento avviene con il deposito presso la casa comunale.

Il Fatto

La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 30.11.2021, rigetta il reclamo proposto dal titolare di una ditta individuale avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro che ne aveva dichiarato il fallimento. Il reclamante, non costituitosi nel procedimento prefallimentare, aveva lamentato la nullità della notificazione del provvedimento con cui il giudice delegato aveva fissato una nuova udienza di comparizione, eseguita nelle forme dell’art. 15 l.fall. anziché secondo l’art. 140 cod. proc. civ.

La corte del merito aveva ritenuto il motivo infondato: il ricorso per fallimento e il decreto di fissazione della prima udienza erano stati regolarmente notificati, sicché il debitore era in condizione di partecipare al giudizio e di ricevere comunicazione dei successivi provvedimenti di rinvio; le eventuali nullità del procedimento notificatorio del rinvio non incidevano sulla regolare instaurazione del contraddittorio. Propone ricorso per cassazione il debitore, deducendo la violazione del principio del contraddittorio e l’inapplicabilità al procedimento camerale prefallimentare degli artt. 82 disp. att. cod. proc. civ. e 292 cod. proc. civ.

La Motivazione della Corte

La Corte, definita la controversia con la proposta ex art. 380-bis, comma 1°, cod. proc. civ., ritiene il motivo manifestamente infondato nella parte in cui censura le modalità della notificazione, con assorbimento della questione sull’applicabilità al procedimento prefallimentare degli artt. 82 disp. att. cod. proc. civ. e 292 cod. proc. civ. L’art. 15, comma 3°, l.fall. trova applicazione anche nei confronti degli imprenditori individuali e prevede tre distinte e subordinate modalità di notificazione: la trasmissione a mezzo posta elettronica certificata; in difetto, la notifica a cura del ricorrente tramite ufficiale giudiziario, da eseguirsi di persona e senza avvalersi del servizio postale, mediante consegna presso la sede del registro delle imprese; in ulteriore difetto, il deposito dell’atto nella casa comunale della sede iscritta, con perfezionamento al momento del deposito (Cass. n. 13507 del 2021).

Da tale struttura normativa la Corte desume che l’ufficiale giudiziario, una volta recatosi personalmente presso la sede e attestata l’impossibilità di compiere ivi la notifica, non deve effettuare ulteriori ricerche volte ad accertare l’irreperibilità del destinatario: la notificazione deve ritenersi correttamente perfezionata con il deposito presso la casa comunale (Cass. n. 7258 del 2022). Si tratta di una disciplina speciale semplificata, distinta da quella codicistica, che esclude la residualità delle notifiche ai sensi degli artt. 138 ss., 140, 143 e 145 cod. proc. civ. (Cass. n. 9594 del 2021).

La Corte precisa che tale disciplina si applica anche quando il giudice abbia disposto la notificazione del provvedimento di rinvio della prima udienza, ossia il rinnovo della notifica del decreto di comparizione. Non vi sono ragioni per differenziare le modalità notificatorie in ragione del tipo di provvedimento, nell’ambito di un’istruttoria prefallimentare ispirata a esigenze di specialità e speditezza (richiamata Corte cost. sent. n. 146/2016); sarebbe anzi illogico escludere il procedimento semplificato quando il debitore abbia ricevuto rituale notifica del decreto di convocazione. Né rileva che la nuova notificazione non sia stata preventivamente tentata a mezzo posta elettronica certificata, essendo stata accertata la mancata riuscita della prima notifica eseguita con tale modalità (Cass. n. 5858 del 2022; Cass. n. 10511 del 2020).

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente alle spese, oltre all’applicazione dell’art. 96, commi 3° e 4°, cod. proc. civ., per la definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis, comma 3°, cod. proc. civ., e all’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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