Termine di trasmissione all’UPD ha natura ordinatoria e non determina decadenza (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 7481 del 20.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di procedimento disciplinare nel pubblico impiego contrattualizzato, il termine di dieci giorni imposto al responsabile della struttura per la trasmissione degli atti all’ufficio per i procedimenti disciplinari ha natura ordinatoria e la sua violazione, al pari delle altre prescrizioni sul procedimento, non determina la decadenza dall’azione disciplinare né l’invalidità degli atti e della sanzione irrogata. Non assume rilievo, ai fini del calcolo dei termini, la data in cui l’amministrazione ha avuto conoscenza dei fatti prima della trasmissione, poiché il dies a quo coincide con la ricezione degli atti da parte dell’UPD. Il giudice deve verificare in concreto se il ritardo abbia irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa del dipendente, con onere di allegazione e prova a carico di questi.

Il Fatto

Una Corte d’Appello ha riformato la sentenza del Tribunale che, nel giudizio di opposizione ex legge n. 92/2012, aveva confermato la legittimità del licenziamento disciplinare irrogato a un dipendente da un Comune. Il giudice del reclamo ha ritenuto assorbente la tardività dell’azione disciplinare: l’amministrazione aveva piena conoscenza dell’illecito già dall’11 ottobre 2017, ma il responsabile del servizio aveva trasmesso la segnalazione all’UPD solo il 6 febbraio 2018, violando il termine di dieci giorni dell’art. 55 bis, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001.

Secondo la Corte territoriale, il ritardo aveva leso gli ulteriori termini previsti a pena di decadenza, poiché la contestazione era intervenuta 140 giorni dopo la conoscenza dei fatti e il procedimento si era concluso a distanza di 190 giorni. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto escluso l’inammissibilità del ricorso eccepita dal controricorrente. Richiamando le Sezioni Unite n. 9100/2015, ha ribadito che la denuncia congiunta dei vizi di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 cod. proc. civ. non comporta di per sé inammissibilità, quando la formulazione consente di cogliere con chiarezza le doglianze. Nella specie la scissione era agevole.

Nel merito, i primi sei motivi sono stati accolti per la parte relativa alla violazione dei commi 4 e 9 ter dell’art. 55 bis del d.lgs. n. 165/2001, nel testo modificato dal d.lgs. n. 75/2017. Poiché la condotta si era protratta sino al settembre 2017, la disciplina applicabile è quella sopravvenuta, secondo il principio già affermato da Cass. n. 29142/2022 in tema di fatti in parte antecedenti e in parte successivi all’entrata in vigore della nuova normativa.

La Corte ha ricostruito il sistema dei termini. Il dies a quo per la contestazione è individuato nella ricezione della segnalazione da parte dell’UPD, tenuto ad attivarsi entro trenta giorni; il termine finale è di centoventi giorni dalla contestazione. Solo questi due termini sono perentori: per le ulteriori prescrizioni vale la regola generale per cui la loro violazione non determina decadenza né invalidità, purché non risulti irrimediabilmente compromesso il diritto di difesa e le modalità dell’azione siano compatibili con il principio di tempestività, da valutare in ragione degli accertamenti svolti nel caso concreto.

Ne consegue che non è contrario ai canoni di correttezza e buona fede il comportamento dell’amministrazione che, ricevuta la notizia dell’illecito, ne verifichi preliminarmente la fondatezza, secondo i principi di Cass. n. 33236/2022 e Cass. n. 35061/2023. Quanto alla lesione del diritto di difesa, è necessario che l’incolpato denunci con concreto fondamento l’impossibilità o l’eccessiva difficoltà della difesa (Cass. n. 32491/2018).

La Corte territoriale ha invece trasformato il termine imposto al responsabile della struttura da ordinatorio in perentorio e ha assunto un dies a quo diverso da quello fissato dal legislatore. Una volta ritenuto ingiustificato il ritardo, il giudice avrebbe dovuto verificare in concreto se ne fosse derivata una lesione del contraddittorio. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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