Motivazione per relationem e tetti di spesa agli ospedali classificati (Cass. civ. Sez. III n. 4362 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità della struttura sanitaria accreditata, non è affetta da motivazione apparente la sentenza d’appello che richiami precedenti di legittimità pertinenti alla fattispecie, rendendo riconoscibile il percorso logico-giuridico seguito, ancorché per relationem. Il dovere costituzionale di motivazione di cui all’art. 111 Cost. è assolto anche mediante il riferimento a provvedimenti conoscibili, purché sia esplicitato il precedente e siano colti gli elementi della fattispecie concreta, sì da consentire la riconducibilità dei fatti al principio di diritto invocato. Gli ospedali classificati, soggetti di proprietà privata, restano destinatari dei tetti di spesa sanitari, essendo equiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria. La delibera regionale che fissa il tetto di spesa integra fatto impeditivo della pretesa di pagamento e, in quanto questione pregiudiziale in senso logico, non è disapplicabile dal giudice ordinario ma va impugnata davanti al giudice amministrativo.
Il Fatto
La vicenda riguarda una società cessionaria del credito vantato da un ospedale classificato nei confronti di un’azienda sanitaria locale e della Regione Lazio. La domanda, diretta al pagamento di prestazioni rese in favore di pazienti del servizio sanitario nazionale nel gennaio 2009, per un importo superiore a due milioni di euro, era stata rigettata dal Tribunale di Roma. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 3377/2020, ha respinto l’impugnazione principale della cessionaria, dichiarando assorbito l’appello incidentale della Regione.
La Corte territoriale, adottando il criterio della ragione più liquida, ha richiamato per relationem precedenti di legittimità sull’inderogabilità del tetto di spesa e sull’applicabilità dello stesso agli ospedali classificati, oltre che sull’imputazione del pagamento ex art. 1193, primo comma, cod. civ. La cessionaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi; l’azienda sanitaria e la Regione hanno resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo, il secondo e il quarto motivo, esaminati congiuntamente, investono la motivazione apparente sotto un duplice profilo: l’uso di precedenti ritenuti inconferenti e la qualificazione dell’ospedale come struttura privata accreditata, anziché come ente pubblico esonerabile dai tetti di spesa. La Corte ricorda che il vizio di motivazione, nella sua mera apparenza o intrinseca illogicità, integra un error in procedendo, denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., perché attinge il minimo costituzionale di esplicitazione delle ragioni della decisione.
Gli arresti richiamati dalla Corte romana sono giudicati coerenti e pertinenti. La Corte valorizza il precedente delle Sezioni Unite n. 8088 del 2007, che ha incidentalmente riconosciuto la natura privata dell’ospedale classificato coinvolto, non rientrante tra gli enti del servizio sanitario nazionale. Richiama poi i precedenti Sez. 3 n. 27608 del 2019 e Sez. 3 n. 32505 del 2019, che hanno affermato l’inderogabilità dei tetti di spesa e la loro applicabilità agli ospedali classificati, precisando che l’equiparazione agli ospedali pubblici opera ai soli fini della programmazione della rete sanitaria.
Sul dovere motivazionale la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui il richiamo a un orientamento giurisprudenziale è ammissibile, purché vi sia l’esplicito riferimento al precedente e dalla sentenza si colgano gli elementi della fattispecie concreta. Nel caso di specie il giudice d’appello ha assolto a tale onere, non sussistendo la violazione dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. né dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ.
Il terzo motivo, relativo alla mancata disapplicazione della delibera regionale sui tetti di spesa, è parimenti infondato. La Corte distingue la questione pregiudiziale in senso tecnico da quella in senso logico: il potere di disapplicazione opera solo nel primo caso. Poiché la delibera integra il fatto impeditivo della pretesa di pagamento e attiene direttamente al rapporto dedotto in giudizio, la posizione del privato è di interesse legittimo e l’atto andava impugnato, non disapplicato.
Il quinto motivo è dichiarato inammissibile, poiché la censura attiene in realtà all’omesso esame di un fatto storico, per di più non decisivo: le prestazioni riguardano il 2009, mentre la circostanza asseritamente non esaminata è documentata con riferimento al 2004. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese processuali e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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