Prove nuove in appello tributario e obbligo di esame dei documenti (Cass. civ. Sez. V n. 4364 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di appello tributario, la parte che dimostri di non aver potuto produrre nuovi documenti per causa ad essa non imputabile, ovvero quando il giudice li ritenga necessari, può rinnovare la produzione documentale ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92, senza che operi la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c. A fronte di tale rinnovo, il giudice d’appello non può limitarsi a confermare la decisione di primo grado, ma deve esaminare i documenti prodotti e decidere in base ad essi. L’eventuale correttezza della pronuncia di primo grado non esonera il giudice dal compiere tale valutazione, dovendosi ritenere che la loro necessità discenda implicitamente dalla stessa ragione della decisione adottata.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di intimazione, per un importo complessivo superiore a seicentomila euro, riferito a plurime cartelle. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso, rilevando che non era possibile esaminare le relate delle notifiche contestate, in quanto depositate tardivamente ai sensi dell’art. 32 d.lgs. n. 546/92.
In sede di appello, l’Agenzia delle entrate produceva nuovamente i documenti, ma la Commissione Tributaria Regionale confermava la decisione di primo grado, sul presupposto della tardiva produzione. Avverso tale pronuncia l’Agenzia proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, mentre il contribuente resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il motivo denuncia violazione dell’art. 58 d.lgs. n. 546/92, perché il giudice d’appello, nonostante il rinnovo della produzione dei documenti comprovanti l’avvenuta notifica delle cartelle, aveva comunque confermato la sentenza di primo grado. La Corte ritiene il motivo fondato.
L’appello dell’Agenzia si appuntava sull’asserita erroneità della decisione di primo grado e in quell’atto si leggeva che, per scrupolo difensivo, si forniva prova anche nel grado di appello, ex art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/92, della regolare notifica, seguita dalla deduzione sull’ammissibilità delle produzioni in appello.
La Corte ricorda che, in base alla norma pro tempore vigente, sono ammesse in appello nuove prove ove la parte dimostri di non averle potute produrre per causa ad essa non imputabile, nonché per l’ipotesi in cui il giudice le ritenga necessarie. Non opera, in virtù della disposizione richiamata, la preclusione di cui all’art. 345 c.p.c.
Nel caso concreto i documenti servivano a dimostrare, nella prospettazione dell’appellante, la tardività del ricorso introduttivo. Indipendentemente dall’eventuale conferma della correttezza della decisione di primo grado, a fronte del rinnovo della produzione il giudice d’appello avrebbe dovuto esaminare i relativi documenti e decidere in base ad essi. Che li abbia ritenuti necessari discende implicitamente dalla stessa ragione della decisione adottata.
Non avendo agito in tal modo, la Commissione Tributaria Regionale ha violato la disposizione in esame. Ne deriva l’accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice d’appello, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio.
Nota della Redazione
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