Nullo il decreto emesso prima della scadenza delle memorie (Cass. civ. Sez. 1 n. 24672 del 17.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di opposizione allo stato passivo di cui all’art. 99 l.fall., il tribunale che si sia riservato di decidere assegnando alle parti un termine per il deposito di scritti difensivi deve attendere la scadenza di tale termine prima di pronunciarsi. La pronuncia del decreto anticipata rispetto alla scadenza del termine concesso determina la nullità del provvedimento per violazione del principio del contraddittorio, non ostando la circostanza che la concessione dei termini costituisca una mera facoltà e non un obbligo del giudice. La parte che deduca siffatta nullità non ha alcun onere di indicare quali specifiche argomentazioni avrebbe potuto addurre a sostegno di una diversa soluzione del merito.
Il Fatto
La società ricorrente, cessionaria di crediti di una banca, aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento di una società, ottenendo dal tribunale un accoglimento parziale. Avverso tale decreto la società ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la nullità del provvedimento per essere stato depositato prima della scadenza del termine assegnato alle parti per il deposito di memorie conclusive e per l’effetto, la violazione dell’art. 24 Cost. e dell’art. 99, comma 11°, l.fall..
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Richiamato il disposto dell’art. 99, comma 11°, l.fall., secondo cui il collegio provvede in via definitiva sull’opposizione con decreto motivato entro sessanta giorni dall’udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie, il Collegio ha osservato che, nel caso di specie, il decreto impugnato era stato depositato in una data antecedente alla scadenza del termine – fino al 21/7/2020 – che il giudice designato aveva assegnato alle parti all’udienza del 7/7/2020 per il deposito di memorie conclusive.
La Suprema Corte ha quindi richiamato il proprio consolidato orientamento, espresso dalle Sezioni Unite n. 36596 del 2021, secondo cui la parte che impugna una pronuncia deducendone la nullità per non aver avuto la possibilità di esporre le proprie difese conclusive non ha alcun onere di indicare le specifiche argomentazioni che avrebbe potuto addurre. La violazione determinata dall’avere deciso la controversia senza attendere la scadenza dei termini concessi per il deposito di memorie comporta di per sé la nullità della pronuncia, per impedimento frapposto alla possibilità per i difensori di svolgere compiutamente il diritto di difesa.
La Corte ha precisato che la violazione del principio del contraddittorio non è riferibile solo all’atto introduttivo del giudizio, ma implica che il contraddittorio e la difesa si realizzino in piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo, come confermato anche da Cass. n. 1217 del 2026 e da Cass. n. 4387 del 2026. A ciò non osta la circostanza che il tribunale non sia obbligato dalla legge a concedere i termini, avendone soltanto la facoltà: una volta esercitata tale facoltà, il giudice è tenuto a rispettare il termine assegnato.
Il decreto impugnato è stato pertanto cassato con rinvio al Tribunale di Catania, in differente composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità, restando assorbiti i restanti motivi di ricorso.
Nota della Redazione
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