Buoni postali serie Q/P: rendimenti secondo il d.m. richiamato dall’art. 173 (Cass. civ. Sez. I n. 12181 del 08.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di buoni postali fruttiferi, l’interpretazione del contratto deve raccordare il senso letterale delle parole alla dichiarazione negoziale complessiva e non può limitarsi a una parte soltanto di essa. L’indicazione, per i buoni della serie Q/P, di rendimenti riferiti alla serie P per l’ultimo periodo di fruttuosità non è decisiva sul piano ermeneutico quando sul titolo sia stampigliata una tabella sostitutiva di quella della serie P, con modalità di rappresentazione degli interessi eccentrica rispetto alla precedente. In presenza di espressione incompleta o ambigua della volontà delle parti, opera l’integrazione suppletiva che associa al titolo i tassi contemplati dal decreto ministeriale richiamato dall’art. 173, primo comma, d.P.R. n. 156 del 1973. Il criterio dell’art. 1370 cod. civ. non sovverte tale esito, perché le regole legali di ermeneutica seguono un principio di gerarchia e la determinazione oggettiva del significato cede quando la ricerca soggettiva conduce a un utile risultato.
Il Fatto
La controversia riguarda il rendimento di un buono postale fruttifero della serie Q/P nel periodo compreso fra il ventunesimo e il trentesimo anno dall’emissione. Il Tribunale aveva deciso con ordinanza ex art. 702-ter cod. proc. civ.; la Corte di appello di Brescia, in riforma, ha quantificato il rendimento secondo la disciplina del d.m. del 13 giugno 1986.
Il risparmiatore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 173 d.P.R. n. 156/1973, dell’art. 1370 cod. civ. e dei principi delle Sezioni Unite n. 3963 del 2019. Poste Italiane ha resistito con controricorso. Il Consigliere delegato allo spoglio ha formulato proposta di definizione ex art. 380-bis cod. proc. civ. e il ricorrente ha chiesto la decisione della causa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla proposta di definizione e ne condivide integralmente le argomentazioni, rilevando che esse non sono state avversate dalla parte ricorrente. Il nodo è quello dell’interpretazione del titolo quando l’annotazione apposta rechi condizioni economiche difformi da quelle del decreto ministeriale richiamato.
La Corte di merito aveva accertato che il buono recava entrambe le siglature richieste per la serie P, con indicazione specifica e leggibile della sigla Q/P. Il risparmiatore era dunque in grado di qualificare correttamente la serie di appartenenza e la disciplina applicabile. Su questa base il giudice di appello ha desunto una volontà negoziale difforme da quella prospettata nel ricorso.
L’impugnazione si scontra con una giurisprudenza di legittimità compatta, richiamata in modo puntuale: Cass. n. 4384 del 2022, Cass. n. 4748 del 2022, Cass. n. 4751 del 2022, Cass. n. 4763 del 2022, Cass. n. 87 del 2023, Cass. n. 122 del 2023 e Cass. n. 567 del 2023. Il principio è stato ribadito da Cass. n. 22619 del 2023, con pronunce conformi successive.
Il criterio dell’art. 1370 cod. civ. non è atto a sovvertire il dato ermeneutico valorizzato dalla Corte di appello. Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia: i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., perché la determinazione oggettiva del significato non ha ragione d’essere quando la ricerca soggettiva conduce a un utile risultato.
Neppure è concludente il richiamo alla giurisprudenza delle Sezioni Unite sulla prevalenza delle condizioni di rimborso trascritte nel titolo. Altro è tener conto del dato testuale, altro è enfatizzarne la portata in contrasto con il canone dell’art. 1362 cod. civ. Il ricorso è pertanto inammissibile. Seguono la condanna alle spese, l’ulteriore somma ex art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. e il pagamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.