Nullità del leasing per indeterminatezza del tasso non sanabile per relationem (Cass. civ. Sez. 3 n. 22175 del 28.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo ove si alleghi che il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, fuori dai poteri officiosi; ove la censura miri a un nuovo esame del materiale istruttorio, essa è inammissibile. In tema di locazione finanziaria, la nullità della clausola di determinazione del tasso corrispettivo per indeterminatezza, ove accertata alla data della stipula, non è sanabile per relationem, non potendo il richiamo, non contenuto nel contratto, essere implicitamente rivolto a un atto di formazione unilaterale e successiva del locatore. La regolamentazione delle spese processuali segue il criterio della soccombenza intesa in senso unitario e globale, ed è sindacabile in legittimità solo se posta a carico della parte totalmente vittoriosa.
Il Fatto
La società, quale mandataria della cessionaria del credito, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino che aveva confermato la decisione di primo grado, la quale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dai fideiussori di una società poi fallita.
L’opposizione era fondata sulla dedotta nullità del contratto di locazione finanziaria per indeterminatezza del tasso di leasing applicato durante il rapporto. Il giudice di prime cure aveva ritenuto il tasso indeterminato, nonostante la produzione di un documento formatosi successivamente alla stipula, e la corte territoriale aveva condiviso tale conclusione.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato i quattro motivi di ricorso, dichiarando inammissibili i primi tre e infondato l’ultimo.
Quanto al primo motivo, la censura di violazione dell’art. 115 c.p.c. è stata ritenuta inammissibile perché non deduceva l’utilizzo di prove d’ufficio, limitandosi a contestare la valutazione del materiale probatorio già acquisito. La corte territoriale aveva infatti espressamente considerato il documento prodotto, escludendone la rilevanza in quanto formato unilateralmente e successivamente alla conclusione del contratto.
Per il secondo motivo, la distinzione tra tasso di leasing e TAN evocata dal ricorrente non è risultata dirimente, poiché la nullità della clausola determinativa era stata posta dal giudice del merito “a monte”, rendendo assorbita ogni questione sulla trasparenza dell’offerta.
Il terzo motivo, relativo alla violazione dell’art. 117 TUB, è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il passo della consulenza tecnica d’ufficio che avrebbe supportato la tesi della determinabilità per relationem del tasso. La corte ha inoltre ribadito che, nel caso di specie, il richiamo a un atto unilaterale successivo del locatore non poteva supplire alla mancata determinazione contrattuale del tasso.
Infine, il quarto motivo, concernente la regolamentazione delle spese di lite, è stato respinto in quanto la società era risultata integralmente soccombente nel giudizio di appello, non ostandovi la reiezione di un’eccezione preliminare della controparte.
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Nota della Redazione
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