Inammissibile il ricorso tardivo contro la decisione della Commissione tributaria centrale (Cass. civ. Sez. V n. 4365 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la decisione della Commissione tributaria centrale proposto dopo il decorso del termine annuale di cui all’art. 327, comma 1, cod. proc. civ., decorrente dalla pubblicazione della sentenza e indipendentemente dalla comunicazione del dispositivo. Il termine trova integrale applicazione, in difetto di espressa previsione della disciplina tributaria, in forza del richiamo diretto all’art. 111 Cost. La circostanza che alla parte non sia stata ritualmente comunicata la data dell’udienza di discussione non sposta il dies a quo, ove risulti provata la rituale notificazione del ricorso erariale alla controparte. La sentenza affetta da nullità per violazione del contraddittorio è pur sempre esistente, e i suoi vizi devono essere fatti valere nei termini di impugnazione, per il principio di conversione dei vizi in motivi di gravame.
Il Fatto
Il contribuente ricevette nel 1984 due avvisi di accertamento per maggiori redditi Irpef e Ilor relativi agli anni 1978 e 1979, scaturiti da un accertamento sintetico. Impugnò entrambi gli atti: la Commissione tributaria di primo grado respinse i ricorsi riuniti, la Commissione di secondo grado riformò integralmente la decisione, e la Commissione tributaria centrale, in contumacia del contribuente, riconobbe le ragioni dell’Ufficio.
Gli eredi del contribuente, deceduto nel frattempo, proposero ricorso per cassazione articolando due motivi di nullità: la mancata notifica del ricorso erariale alla parte intimata e la violazione delle regole sulla notifica agli eredi e sul termine minimo rispetto all’udienza.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato che il ricorso è stato notificato all’Amministrazione finanziaria il 28 giugno 2016, quindi ben oltre il termine annuale decorrente dal deposito della sentenza della Commissione tributaria centrale, avvenuto il 24 gennaio 2013. Il ricorso è pertanto inammissibile.
Il Collegio ha ricostruito l’orientamento costante secondo cui il ricorso per cassazione contro le decisioni della Commissione tributaria centrale è esperibile in applicazione diretta dell’art. 111 Cost. Esso è quindi soggetto all’integrale applicazione delle norme del codice di rito, compreso l’art. 327 cod. proc. civ., con la conseguenza che l’impugnazione resta preclusa una volta trascorso un anno dalla pubblicazione, indipendentemente dagli adempimenti di notificazione o comunicazione del dispositivo.
Non può invocarsi, in senso contrario, la mancata comunicazione della data di fissazione dell’udienza. L’art. 327, comma 2, cod. proc. civ. consente l’impugnazione tardiva della parte contumace solo ove questa dimostri di non avere avuto conoscenza del processo per nullità della citazione o della sua notificazione, ovvero degli atti di cui all’art. 292. Nel caso concreto l’Amministrazione ha provato che il ricorso erariale fu ritualmente notificato al contribuente, che ne sottoscrisse la ricezione a mani: nessuna nullità è dunque ravvisabile, essendo stato osservato il disposto dell’art. 25 del d.P.R. n. 636 del 1972.
La Corte ha richiamato il principio già affermato in relazione a vicenda analoga, secondo cui il termine annuale di decadenza si applica anche nel vigore del d.P.R. n. 636 del 1972, senza che assuma rilievo la nullità della comunicazione o la mancata conoscenza della data dell’udienza per omissione dell’avviso. La decisione emessa in violazione del diritto di difesa è una pronuncia affetta da nullità, ma pur sempre esistente: per il principio di conversione dei vizi della sentenza in motivi di impugnazione, affermato dall’art. 161 cod. proc. civ. e di carattere generale, la questione deve essere fatta valere nel rispetto dei termini processuali.
Poiché tali termini non sono stati osservati, si è determinato il passaggio in giudicato della sentenza impugnata. La declaratoria di inammissibilità ha reso superfluo lo scrutinio dei motivi, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Nota della Redazione
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