Notifica telematica sentenza al domicilio digitale avvocato e termine breve (Cass. civ. Sez. II n. 12684 del 13.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
La notificazione della sentenza di appello eseguita dalla controparte all’indirizzo di posta elettronica certificata del difensore costituito, risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici, è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione di cui all’art. 325 cod. proc. civ. L’eventuale indicazione, fatta dal difensore nell’atto di costituzione, del proprio indirizzo digitale limitatamente alle sole comunicazioni e avvisi della cancelleria non esclude la validità ed efficacia della notificazione a tale indirizzo, né consente di sottrarsi alle prescrizioni di legge sul domicilio digitale. A seguito della soppressione, nell’art. 125 cod. proc. civ., dell’obbligo di indicare negli atti di parte l’indirizzo pec, l’unico indirizzo rilevante ai fini processuali è quello comunicato dall’avvocato al Consiglio dell’Ordine. Ne consegue che il ricorso notificato oltre il termine breve è inammissibile.
Il Fatto
La ricorrente, una società di capitali in liquidazione, aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Genova, nel 2019, aveva confermato la decisione di primo grado. Quest’ultima aveva dichiarato la nullità di una serie di contratti di compravendita immobiliare e di cessione di quote societarie, ritenendo che l’operazione integrassse una lottizzazione abusiva vietata dall’art. 30 d.p.R. n. 380 del 2001. La società ricorrente aveva articolato il ricorso in undici motivi.
I controricorrenti hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo di aver notificato la sentenza di appello in via telematica il 17.9.2019. La società ricorrente ha contestato l’eccezione, sostenendo che l’indicazione del proprio indirizzo pec, nel proprio atto di costituzione in appello, era limitata alle sole comunicazioni ed avvisi della cancelleria, con conseguente impossibilità di far decorrere da quella notifica il termine breve di impugnazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare l’eccezione di inammissibilità, che ritiene fondata. Dal documento prodotto dai controricorrenti risulta che la sentenza di appello è stata effettivamente notificata alla ricorrente, tramite invio e ricevimento via pec al procuratore costituito in appello, e che tale circostanza è pacifica, essendo stata riconosciuta dalla stessa ricorrente nella memoria depositata.
Secondo la ricorrente, la notifica telematica al difensore che abbia eletto domicilio fisico e indicato l’indirizzo digitale per le sole comunicazioni di cancelleria non produrrebbe l’effetto di far decorrere il termine breve, richiamando a sostegno alcuni precedenti di legittimità. La Corte disattende tale tesi, osservando che lo stato della giurisprudenza, all’esito dei diversi interventi normativi in materia di processo telematico, è univocamente nel senso che l’introduzione del domicilio digitale, corrispondente all’indirizzo pec comunicato dall’avvocato al Consiglio dell’Ordine ai sensi dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, comporta che la notificazione va eseguita all’indirizzo pec del difensore costituito risultante dal Re.G.Ind.E., pur se non indicato negli atti del difensore medesimo.
La ragione dell’orientamento risiede nella modifica dell’art. 125 cod. proc. civ., operata dall’art. 45-bis del d.l. n. 90 del 2014, che ha soppresso l’obbligo del difensore di indicare negli atti di parte l’indirizzo pec, lasciando fermo l’obbligo di indicare il codice fiscale. La modifica va letta alla luce dell’art. 16-sexies del d.l. n. 179 del 2012, che ha istituito il domicilio digitale, agganciato in maniera univoca al codice fiscale del titolare e conoscibile dai terzi mediante la consultazione dell’Indice nazionale degli indirizzi pec.
Ne discende che oggi l’unico indirizzo di posta elettronica certificata rilevante ai fini processuali è quello che il difensore ha indicato, una volta per tutte, al Consiglio dell’Ordine di appartenenza. L’eventuale indicazione della pec riferita alle sole comunicazioni di cancelleria non vale quindi ad escludere la validità della notificazione eseguita dalla controparte a tale indirizzo, ai fini dell’art. 325 cod. proc. civ., non potendo il difensore sottrarsi alle prescrizioni di legge che prevedono la validità ed efficacia del domicilio digitale. La Corte precisa che la possibilità di avvalersi della notificazione telematica, prevista dall’art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, va riconosciuta con il solo limite dell’art. 149-bis cod. proc. civ.
Il diverso orientamento richiamato dalla ricorrente deve ritenersi superato alla luce degli interventi normativi successivi, in quanto legato alla formulazione precedente dell’art. 125 cod. proc. civ. Il ricorso, notificato oltre il termine breve di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese di giudizio e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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