Buoni pasto e qualificazione della domanda risarcitoria in appello (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20610 del 22.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda, attività riservate al giudice di merito, sono sindacabili come vizio di nullità processuale ex art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. qualora l’inesatta rilevazione del contenuto della domanda determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, sotto il profilo della violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La domanda deve essere intesa nel suo complesso e non ridotta a una sola delle cause petendi prospettate: ove l’atto introduttivo richiami anche massime giurisprudenziali che riconoscono le somme a titolo risarcitorio, la causa petendi risarcitoria è compresa nel thema decidendum, ancorché le conclusioni richiamino le altre causali. Il giudice del rinvio, investito della qualificazione della domanda, non può escludere la tutela risarcitoria quando essa sia desumibile dal percorso argomentativo svolto dalla parte.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti di una azienda sanitaria provinciale con qualifica di infermieri, chiedevano al giudice del lavoro la condanna dell’azienda al pagamento dell’indennità di vestizione e svestizione e dei buoni pasto per il periodo dal 2001 al 2010. Esponevano di avere svolto turni distribuiti nelle ventiquattro ore eccedenti le sei ore e di non avere fruito del servizio mensa, quantificando le somme in tabelle allegate al ricorso.

Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte d’Appello confermava. La Cassazione, con una prima pronuncia rescindente, cassava con rinvio, affermando il diritto alla fruizione dei buoni pasto per ogni turno eccedente le sei ore e rimettendo al giudice del rinvio la qualificazione della domanda originaria, anche in vista di un eventuale risarcimento del danno. Riassunto il giudizio, la Corte d’Appello respingeva l’appello, escludendo che nell’atto introduttivo fosse ravvisabile una domanda risarcitoria. I lavoratori ricorrono nuovamente in cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è ammissibile. La Corte richiama il principio, costante nella propria giurisprudenza, secondo cui l’individuazione e l’interpretazione del contenuto della domanda sono riservate al giudice di merito, ma restano sindacabili come vizio di nullità processuale quando l’inesatta rilevazione del contenuto determini un vizio attinente all’individuazione del petitum, per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

Nel merito il ricorso è fondato. La domanda proposta innanzi al Tribunale, per come riportata nel ricorso e nel controricorso e direttamente valutabile dalla Corte perché dedotto error in procedendo, non si limitava alla tutela retributiva, cioè al pagamento dei buoni pasto o della relativa indennità secondo le tabelle allegate. Intesa correttamente e complessivamente, essa riguardava anche la tutela risarcitoria, invocata tra le altre quale autonoma causa petendi a giustificare il pagamento delle somme richieste.

Assume rilievo decisivo la circostanza che, nel riportare le ragioni a sostegno della domanda, la difesa dei ricorrenti citava anche varie massime della giurisprudenza amministrativa che avevano riconosciuto quelle somme, in analoghe controversie, a titolo risarcitorio. La domanda risultava così ancorata anche alla causa petendi risarcitoria, con riferimenti presenti nell’atto introduttivo e richiamati nelle conclusioni insieme alle altre causali e ragioni.

La sentenza impugnata, nel qualificare la domanda, ha quindi violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Ne consegue la cassazione con rinvio ad altra Corte d’Appello, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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