Rinuncia al ricorso e accordo transattivo estinguono il giudizio di legittimità (Cass. civ. Sez. III n. 4373 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta definizione transattiva della controversia e la rinuncia di entrambe le parti, rispettivamente al ricorso e al controricorso, con richiesta congiunta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere e di compensazione delle spese, determinano l’estinzione del giudizio di legittimità. La rinuncia agli atti processuali non è originaria, ma sopravvenuta a un ricorso ritualmente proposto: non ricorrono pertanto le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002. L’esame dei motivi di ricorso diviene superfluo, perché la vicenda processuale si esaurisce nella definizione concordata del rapporto.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava con ricorso per cassazione, articolato in cinque motivi, la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila che, in riforma della decisione di primo grado, aveva rigettato l’eccezione di prescrizione del diritto alla corresponsione delle somme pretese dalla società controricorrente per i costi minimi in materia di autotrasporto. La lite riguardava trasporti eseguiti fra il 2009 e il 2014 e la disciplina dell’art. 83-bis del d.l. n. 112 del 2008.
Nelle more del giudizio di legittimità le parti hanno definito la controversia mediante un accordo transattivo. La controricorrente, in data 7 novembre 2024, e la ricorrente, in data 17 dicembre 2024, hanno depositato atti di rinuncia al controricorso e al ricorso, chiedendo congiuntamente la dichiarazione della cessata materia del contendere, con compensazione delle spese.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva che la vicenda processuale è stata interamente definita dalle parti prima della decisione. La rinuncia agli atti e la richiesta congiunta di cessazione della materia del contendere rendono superfluo l’esame dei motivi, perché non residua alcun interesse alla pronuncia di merito sui vizi denunciati.
Il Collegio dichiara pertanto l’estinzione del giudizio di legittimità, dando atto che le parti hanno concordemente richiesto la compensazione integrale delle spese. La statuizione sulle spese segue la comune volontà delle parti e non richiede alcuna valutazione di soccombenza.
Quanto all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte esclude che ricorrano i presupposti per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, trattandosi di inammissibilità non originaria. Il principio è richiamato sul rilievo che il ricorso era stato ritualmente proposto e che solo il sopravvenuto accordo ne ha determinato la cessazione degli effetti.
La decisione si colloca nel solco dell’indirizzo espresso da Cass. n. 13636 del 2015, citato a sostegno della esclusione dell’onere aggiuntivo. La rinuncia sopravvenuta, dunque, non è equiparabile a una inammissibilità ab origine e non giustifica l’applicazione della sanzione processuale.
Nota della Redazione
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