Raddoppio termini impositivi anche senza rilievo penale degli elementi (Cass. civ. Sez. V n. 4375 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il raddoppio dei termini di accertamento previsto, per i periodi d’imposta anteriori al 2016, dall’art. 43, terzo comma, del d.P.R. n. 600/1973 costituisce una mera commisurazione del tempo dell’accertamento e non una riapertura o proroga di termini già scaduti. Esso presuppone l’obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 cod. proc. pen. per uno dei reati del d.lgs. n. 74/2000, ma non richiede che l’atto impositivo si fondi su elementi dotati di rilievo penale. La circostanza che l’istruttoria procedimentale approdi a un accertamento tributario basato su fatti penalmente irrilevanti non fa venir meno, a posteriori, i presupposti del raddoppio, poiché il procedimento di accertamento tributario ha a oggetto la complessiva posizione fiscale del contribuente e segue un percorso autonomo rispetto alla verifica della responsabilità penale. Resta fermo il controllo del giudice tributario sulla sussistenza originaria del presupposto, da condurre con il criterio della prognosi postuma, onde escludere che l’Amministrazione abbia fatto un uso pretestuoso e strumentale della norma.
Il Fatto
Il contribuente impugnava un avviso di accertamento notificatogli nel 2017, con il quale l’Amministrazione finanziaria aveva ripreso a tassazione, per l’anno d’imposta 2008, maggiori redditi accertati con metodo analitico-induttivo. Il ricorso era respinto dalla Commissione tributaria provinciale e l’appello seguiva identica sorte davanti alla Commissione tributaria regionale del Lazio.
La sentenza d’appello è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nelle more, con nota depositata l’11 dicembre 2024, il contribuente ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per intervenuta rottamazione del carico, depositando atto di rinuncia e riscontro dell’Amministrazione a una domanda di definizione agevolata ai sensi dell’art. 1, comma 231, della l. n. 197 del 2022. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto.
La Motivazione della Corte
Preliminarmente la Corte esamina la richiesta di estinzione. Nei termini in cui è formulata, essa non può trovare seguito: manca corrispondenza tra il numero dell’atto impositivo oggetto del giudizio e quelli elencati nella lista delle cartelle e degli avvisi pagati, né il contribuente ha offerto elementi dai quali inferire tale corrispondenza.
Il primo motivo, che denunzia nullità della sentenza per motivazione meramente apparente ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non è fondato. La Corte richiama il paradigma delle Sezioni Unite n. 8053/2014 e n. 22232/2016: il vizio ricorre quando la motivazione manchi del tutto, sia meramente apparente, presenti contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o risulti perplessa e obiettivamente incomprensibile, restando esclusa ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
Nel caso concreto i giudici d’appello, seppur sinteticamente, hanno reso obiettivamente percepibili le ragioni del convincimento, evidenziando che la presentazione della denuncia bastava a consentire il raddoppio del termine. L’eventuale omissione di altre circostanze di fatto avrebbe dovuto essere censurata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.
Anche il secondo motivo è infondato. Il contribuente sosteneva che l’avviso si fondava su una dichiarazione infedele relativa a redditi professionali, fatti penalmente irrilevanti, e che la denuncia utile era sopraggiunta solo con il processo verbale di constatazione del 9 novembre 2016, oltre la scadenza ordinaria.
La Corte osserva che l’accertamento delle condotte poste a base dell’avviso si pone in rapporto di dipendenza causale e cronologica con quello dei fatti oggetto di denuncia del 29 settembre 2011. Il raddoppio attiene solo alla commisurazione del tempo per l’accertamento e risponde alla ratio di concedere all’Ufficio un termine maggiore nei casi più gravi.
La possibilità che l’atto impositivo si fondi su elementi privi di rilievo penale non implica il venir meno dei presupposti del raddoppio, come affermato in Cass. n. 20409/2023: il procedimento tributario ha ad oggetto la complessiva posizione fiscale, non il fatto di reato. Nella stessa direzione la giurisprudenza ha esteso il termine raddoppiato al socio di società a ristretta base partecipativa, estraneo a responsabilità penale (Cass. n. 27026/2024; Cass. n. 18451/2021). Resta salvo il controllo giudiziale in base alla prognosi postuma, qui non prospettato. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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