Ricorso principale non depositato e ricorso incidentale tardivo inefficace (Cass. civ. Sez. V n. 4372 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione notificato alla controparte ma non depositato presso la cancelleria nel termine di art. 369, primo comma, cod. proc. civ. è improcedibile; la costituzione dell’intimata non sana la violazione, poiché il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo opera solo per l’inosservanza di forme e non di termini perentori. Il ricorso incidentale tardivo, depositato oltre il termine semestrale di art. 327 cod. proc. civ., diviene inefficace per la sopravvenuta caducazione del ricorso principale, in forza di un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento e non di un’applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. La dichiarazione di improcedibilità impone l’attestazione del presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, che non si applica all’agente della riscossione.
Il Fatto
Lo studio legale ricorrente impugnava un avviso di intimazione emesso per una somma complessiva rilevante, contestando l’omessa notificazione degli atti presupposti, la prescrizione e l’illegittimità degli atti impositivi per difetto di sottoscrizione. In primo grado l’opposizione era dichiarata inammissibile per tardività; la Commissione tributaria regionale della Calabria, con sentenza n. 2232/01/2022, dichiarava la tempestività del ricorso, il proprio difetto di giurisdizione su alcuni crediti extratributari e, nel merito, confermava in parte l’intimazione e ne annullava altre per omessa prova della notifica e maturazione della prescrizione.
Contro tale sentenza il contribuente proponeva ricorso principale con due motivi; l’Agenzia delle Entrate Riscossione resisteva con controricorso e proponeva ricorso incidentale con un unico motivo, deducendo il travisamento della prova in ordine alla ritenuta non provata notificazione di alcune cartelle.
La Motivazione della Corte
La Corte rileva in via preliminare che il ricorso principale non è stato depositato nei termini: benché notificato alla controparte, esso non è stato consegnato presso la cancelleria nel termine di art. 369 cod. proc. civ., come attestato dal certificato negativo della cancelleria. Ne consegue la dichiarazione di improcedibilità. La Corte esclude che la costituzione dell’intimata possa sanare la violazione, richiamando il principio — affermato dalle Sezioni Unite n. 4859/1981 e n. 6420/1981 — secondo cui il principio di non rilevabilità della nullità per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce alle forme in senso stretto e non ai termini perentori, per i quali vigono norme autonome (Cass. n. 12894/2013; Cass. n. 24686/2014; Cass. n. 24453/2017; Cass. n. 41967/2021).
Quanto al ricorso incidentale, depositato dopo il termine ordinario di sei mesi di art. 327 cod. proc. civ. decorrente dal deposito della sentenza impugnata, esso è tardivo. La Corte precisa che non opera la sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, legge n. 197/2022, poiché la controversia non vede parte l’Agenzia delle entrate né l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, come richiesto dall’art. 1, comma 186 della medesima legge.
Il ricorso incidentale è pertanto inefficace, in applicazione del principio più volte ribadito dalla Corte: quando il ricorso principale è dichiarato improcedibile, il ricorso incidentale tardivo perde efficacia non per applicazione analogica dell’art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. — dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale — bensì per un’interpretazione logico-sistematica che rende irrazionale tutelare un’impugnazione sopravvenuta mancanza del presupposto (Cass., Sez. Un., n. 9741/2008; Cass. n. 26902/2011; Cass. n. 19188/2018). La Corte osserva che, in relazione alla data di notifica, non è ancora applicabile la previsione dell’art. 334 cod. proc. civ. come novellato dall’art. 3, comma 25, lett. b), d.lgs. n. 149/2022, applicabile solo alle impugnazioni proposte dopo il 28 febbraio 2023.
Infine, alla dichiarazione di improcedibilità segue l’attestazione del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi di Cass., Sez. Un., n. 20621/2023, che non si applica però nei confronti dell’agente della riscossione. Le spese del giudizio di cassazione sono compensate tra le parti.
Nota della Redazione
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