Trattazione anticipata rispetto all’orario comunicato lede il contraddittorio (Cass. civ. Sez. V n. 4382 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la trattazione del ricorso in camera di consiglio anziché in pubblica udienza, in presenza di istanza di una delle parti ex art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa. Il medesimo principio si applica quando la causa sia stata trattata in orario anticipato rispetto a quello comunicato alle parti, impedendone la partecipazione all’udienza di discussione. La violazione costituisce error in procedendo e va ricondotta al paradigma dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non al n. 3. Ne consegue la cassazione della sentenza con rinvio al giudice del merito in diversa composizione.
Il Fatto
Una società ha impugnato un’intimazione di pagamento fondata su cartelle, lamentando la mancata notifica dell’avviso bonario ex art. 36 bis d.P.R. n. 600/1973 e vizi di notifica delle cartelle.
La Commissione tributaria regionale ha dichiarato inammissibile l’appello della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 31 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 340, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Fissata l’udienza per il 17.5.2022 alle ore 9.30 e rinviata, con avviso notificato il 13.5.2022, alle ore 10.30, la causa sarebbe stata trattata alle ore 9.30 in assenza dei rappresentanti delle parti.
La Corte ritiene il motivo fondato. Anzitutto qualifica la violazione come error in procedendo, riconducendola all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e non al n. 3, che riguarda l’error in iudicando.
Nel contenzioso tributario la trattazione del ricorso in camera di consiglio invece che in pubblica udienza, in presenza di istanza di parte ex art. 33 del d.lgs. n. 546 del 1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza successiva per violazione del diritto di difesa. Sul punto la Corte richiama una serie di precedenti: Cass. n. 19579 del 2018, Cass. n. 3559 del 2010, Cass. n. 10678 del 2009, Cass. n. 14380 del 2007, Cass. n. 20852 del 2005, Cass. n. 10099 del 2001, Cass. n. 5643 del 2001 e Cass. n. 5986 del 2001.
Il medesimo principio è applicato alla fattispecie, in cui è stato leso il diritto della parte al contraddittorio nella fase decisionale. La trattazione anticipata rispetto all’orario comunicato ha impedito la partecipazione all’udienza di discussione. Dal ricorso, per autosufficienza, risulta che, comunicato il rinvio dell’udienza fissata per il 17.5.2022 alle ore 10.30, la stessa venne tenuta anticipatamente alle ore 9.30, in assenza dei rappresentanti delle parti.
Conclusivamente la sentenza è cassata con rinvio al giudice del merito che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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