IVA agevolata energia termica solo se da fonti rinnovabili (Cass. civ. Sez. V n. 4381 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di IVA, l’aliquota agevolata di cui al punto 122 della tabella A, parte terza, allegata al d.P.R. n. 633/1972, come modificato dall’art. 1, comma 384, legge n. 296/2006, relativa alle prestazioni di servizi e alle forniture di apparecchiature e materiali per la fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell’ambito del contratto servizio energia, si applica solo nel caso di energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Le tre parti della disposizione vanno interpretate unitariamente: la prima individua le cessioni e le prestazioni, le due successive ne delimitano l’ambito applicativo in relazione alla fonte energetica. Alle forniture di energia da fonti non rinnovabili si applica l’aliquota ordinaria.
Il Fatto
La controversia ha ad oggetto un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria ha contestato a una società l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata al 10% sulla fornitura di energia termica per uso domestico prodotta con metano, dunque da fonte non rinnovabile.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso, annullando l’atto limitatamente alle sanzioni. La Commissione Tributaria Regionale ha poi accolto l’appello della contribuente, ritenendo che la prima parte del punto 122 abbia rilievo autonomo e consenta l’agevolazione anche per le forniture non provenienti da fonte rinnovabile. Avverso tale decisione l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, cui la società ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione interpretativa del punto 122 della tabella A, parte terza, come riscritto dall’art. 1, comma 384, legge n. 296/2006. La nuova formulazione prevede che sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, mentre alle forniture di energia da altre fonti si applica l’aliquota ordinaria.
Il Collegio ritiene non condivisibile la lettura della CTR. Questa valorizza la prima parte della disposizione, ma trascura la discrepanza desumibile dalla terza parte, che estende l’aliquota ordinaria alle forniture di energia da fonti diverse da quelle rinnovabili rese “in qualsiasi forma”, non in qualsiasi “altra” forma rispetto a quelle indicate nella prima parte. Ne deriva l’esclusione dall’agevolazione anche delle forniture da fonti non rinnovabili compiute nelle modalità di cui alla prima parte.
Nemmeno convince l’interpretazione storico-teleologica proposta dalla controricorrente. Se si accogliesse la tesi di agevolare tutti i contratti di servizio energia a prescindere dalla fonte utilizzata, la seconda e la terza parte della norma resterebbero prive di contenuto precettivo, poiché il medesimo risultato sarebbe già ricavabile dalla previsione generale della prima parte.
La Corte afferma quindi la necessità di una lettura unitaria delle tre parti: la prima individua le cessioni e le prestazioni agevolabili, le due successive specificano l’ambito di applicazione dell’aliquota ridotta in relazione alla fonte energetica. L’agevolazione opera dunque per l’energia termica prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ed è esclusa per quella da fonti non rinnovabili.
Il Collegio richiama la Risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 94/E/2007, secondo cui la modifica legislativa persegue non già il risparmio energetico, bensì la finalità di incentivare l’utilizzo di fonti energetiche alternative, obiettivo di tutela ambientale. Su queste basi il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice del merito, anche per le spese.
Nota della Redazione
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