Onere della prova e presunzione di distribuzione degli utili ai soci (Cass. civ. Sez. V n. 6708 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile soltanto quando il giudice di merito abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni, e non anche quando la censura investa la valutazione delle prove compiuta dal giudice. Nel caso di società di capitali a ristretta base proprietaria, opera una presunzione semplice di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società: spetta al socio offrire la prova contraria idonea a superarla, mentre l’Ufficio è tenuto a corroborare il presupposto della base partecipativa ristretta solo in presenza di elementi di prova contraria da parte del contribuente. Il difetto di diligenza del socio nella vigilanza sugli amministratori costituisce argomento meramente rafforzativo, la cui eventuale incongruenza non incide sulla ratio della decisione incentrata sull’omesso assolvimento dell’onere probatorio.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Lecce, notificava al socio di una s.r.l. — titolare di una quota del 99% del capitale — un avviso di accertamento con il quale rettificava la dichiarazione IRPEF per l’anno 2007, recuperando a tassazione un maggior reddito da partecipazione. Il recupero si fondava sulla presunzione di distribuzione di utili extracontabili ai soci di società a ristretta base proprietaria. L’atto seguiva l’accertamento emesso dallo stesso Ufficio a carico della società, cui erano stati imputati ricavi in nero emersi da verifica.
Il contribuente impugnava l’avviso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, che accoglieva il ricorso annullando l’atto. La decisione era riformata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che in accoglimento dell’appello dell’Amministrazione respingeva l’originario ricorso. Avverso tale sentenza il socio proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 2697 c.c., mentre l’Agenzia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente lamentava che la CTR avesse ritenuto non assolto l’onere probatorio sulla mancata percezione degli utili, pur avendo egli dimostrato di essersi disinteressato delle sorti della società sin dalla cessazione, nel novembre 2003, dalla carica di amministratore unico. Secondo la tesi difensiva, la culpa in vigilando ipotizzata dai giudici regionali non poteva giustificare l’imputazione degli utili in assenza di prova dell’effettiva percezione.
La Corte, muovendo dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 31434/2024, Cass. n. 28182/2024, Cass. n. 28115/2024, Cass. n. 28021/2024, Cass. n. 27844/2024), ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. si configura solo se il giudice abbia attribuito l’onere probatorio a una parte diversa da quella gravata, e non già quando la censura investa la valutazione delle prove. Ebbene, la CTR non aveva invertito le regole sul riparto, avendo correttamente affermato che, stante l’operatività della presunzione semplice di distribuzione degli utili ai soci di una società a ristretta base proprietaria, spettava al contribuente fornire la prova contraria.
Su tale premessa giuridica, la Commissione aveva ritenuto non verosimile l’assunto del disinteresse del socio, il quale aveva conservato una partecipazione pressoché totalitaria, qualificando la tardiva denuncia nei confronti degli amministratori come meramente strumentale a costruire ex post elementi di prova. La Corte ha quindi escluso la dedotta violazione di legge, ribadendo il limite del giudizio di legittimità rispetto all’apprezzamento in fatto delle risultanze istruttorie, operato dai giudici di merito con esame della prova contraria offerta dal contribuente, ritenuta inidonea a sovvertire la presunzione.
Quanto alle considerazioni della CTR sul difetto di diligenza del socio quasi totalitario, la Corte le ha qualificate come mero argomento rafforzativo del ragionamento decisorio, la cui eventuale inesattezza non impedisce di cogliere la ratio della pronuncia nel rilievo dell’omesso assolvimento dell’onere probatorio. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e attestazione dell’obbligo di versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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