Notifica diretta della sentenza tributaria e decorrenza del termine breve d’impugnazione (Cass. civ. Sez. V n. 4386 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario, a partire dall’entrata in vigore della novella del 2010, la notificazione della sentenza può essere eseguita direttamente dalla parte privata, senza il ministero dell’ufficiale giudiziario e senza il tramite del difensore. Sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione sia la consegna della sentenza all’ufficio finanziario ai sensi dell’art. 16, comma 3, d. lgs. n. 546/1992, sia la spedizione a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. La notifica così effettuata realizza l’esigenza di semplificazione e di accelerazione della formazione del giudicato formale, restando irrilevanti le contestazioni sulla legittimazione della parte a richiedere l’attestazione di passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale una pluralità di cartelle esattoriali, deducendo la mancata notificazione e l’intervenuta prescrizione. Il ricorso veniva accolto e l’appello dell’ente impositore era dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale per tardività.
Secondo il giudice d’appello, la sentenza di primo grado era stata notificata al difensore costituito e, in pari data, alla parte personalmente; il gravame doveva pertanto essere proposto entro il termine breve, mentre era stato depositato oltre la scadenza. Avverso tale pronuncia l’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi, resistiti dal contribuente con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente lamentava che il termine breve fosse stato fatto decorrere da una nota del difensore con cui si chiedeva l’esecuzione della sentenza in ordine alle spese, atto ritenuto inidoneo allo scopo. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché estraneo alla ratio decidendi: il giudice d’appello aveva ancorato la decorrenza del termine non alla richiesta di pagamento, ma alla notificazione della sentenza. La stessa ricorrente, del resto, ammetteva nel ricorso l’avvenuta notifica del plico contenente la decisione.
Con il secondo motivo si contestava la legittimazione della parte a chiedere alla segreteria l’attestazione di passaggio in giudicato e a eseguire personalmente la notificazione. Anche tale doglianza è stata ritenuta inammissibile, perché la questione è irrilevante rispetto alla ratio della decisione impugnata, incentrata sulla tardività dell’appello rispetto all’avvenuta notifica.
Nel merito la Corte ha ricostruito l’evoluzione dell’art. 38 d. lgs. n. 546/1992. Nella formulazione originaria il termine breve decorreva solo dalla notificazione eseguita con l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, secondo il richiamo all’art. 137 cod. proc. civ. e seguenti. L’art. 3 d.l. n. 40/2010, convertito con legge n. 73/2010, ha sostituito tale rinvio con quello all’art. 16 del medesimo decreto, consentendo alle parti private la notificazione con consegna diretta.
Il terzo comma dell’art. 16 prevede due forme alternative di notificazione c.d. diretta, esperibili senza ufficiale giudiziario: la spedizione per posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, prova della ricezione; e la consegna all’impiegato addetto, per il solo contribuente, con ricevuta sulla copia. La Corte richiama la giurisprudenza di legittimità, tra cui le Sezioni Unite n. 13452 e 13453 del 2017 e n. 299 del 2020, sulla diversità e alternatività dei due modelli.
Da ciò consegue che, dall’entrata in vigore della novella, sono idonee a far decorrere il termine breve di cui all’art. 51 d. lgs. n. 546/1992 sia la consegna diretta della sentenza all’ufficio finanziario, sia la spedizione a cura della parte o del procuratore. Non è vietata la notificazione diretta a opera della parte personalmente, senza il tramite del difensore. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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