Delega di firma e produzione documenti in appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 2695 del 04.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento conferita dal dirigente ai sensi dell’art. 42, comma 1, d.P.R. n. 600 del 1973 ha natura di delega di firma e non di funzioni: realizza un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna e l’atto resta imputabile all’organo delegante. Ne deriva che il relativo provvedimento non richiede l’indicazione nominativa del delegato né la durata dell’incarico, essendo sufficiente un ordine di servizio che individui l’impiegato legittimato mediante la qualifica rivestita, idonea a consentire ex post la verifica del potere di firma. In caso di contestazione specifica del contribuente sui requisiti di legittimazione del sottoscrittore, incombe sull’Amministrazione l’onere della prova, che può essere assolto anche mediante produzione documentale nel secondo grado di giudizio, ai sensi dell’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel rispetto del termine di venti giorni liberi antecedenti l’udienza.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate impugna in cassazione la sentenza della C.T.R. della Puglia che, confermando la decisione di primo grado, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di un contribuente per gli anni di imposta 2008, 2009 e 2010. Gli atti impositivi erano scaturiti da un P.V.C. elevato nei confronti di un terzo, in favore del quale il contribuente aveva svolto lavori di idraulica, con conseguente recupero a tassazione di componenti positivi di reddito.
La C.T.R. aveva ritenuto la documentazione prodotta dall’Ufficio in primo grado non idonea a provare la sussistenza del potere di firma in capo al rappresentante dell’Ufficio e al delegato, anche per le divergenti date apposte sugli atti. Aveva inoltre escluso l’utilizzabilità della documentazione integrativa depositata in appello, per la preclusione dell’art. 58, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992. Il contribuente resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono fondati. La Corte muove dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la produzione di nuovi documenti in appello purché intervenga, ai sensi dell’art. 32 dello stesso decreto, entro venti giorni liberi antecedenti l’udienza. Nel caso di specie la documentazione era stata depositata con il ricorso in appello e la sentenza impugnata non menziona alcuna violazione di quel termine. Il richiamo è a Sez. V n. 5429 del 07.03.2018.
Nel merito, dall’ordine di servizio del 4 febbraio 2013, a firma del Direttore Provinciale, si evince che la firma è delegata, fra gli altri, ai Capo team Accertamento, tra i quali figura il funzionario delegato. È pacifico che gli avvisi di accertamento furono notificati il 30 settembre 2013, dunque successivamente all’ordine di servizio, con conseguente precedenza della delega rispetto alla sottoscrizione.
La Corte richiama il proprio orientamento: la delega alla sottoscrizione ha natura di delega di firma e non di funzioni, poiché realizza un mero decentramento burocratico senza rilevanza esterna, restando l’atto firmato dal delegato imputabile all’organo delegante. L’attuazione può avvenire anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato (Sez. V n. 11013 del 19.04.2019; Sez. V n. 8814 del 29.03.2019).
Da tali premesse deriva che il provvedimento di delega non richiede né il nominativo del delegato né la durata dell’incarico. Tuttavia, in caso di contestazione specifica del contribuente, incombe sull’Amministrazione l’onere della prova dei requisiti di legittimazione, anche in virtù del principio di vicinanza alla prova (Cass. n. 24492 del 2015). Detta prova può essere fornita anche in secondo grado, poiché la presenza o meno della sottoscrizione non attiene alla legittimazione processuale, non essendo sufficiente il solo possesso della qualifica.
Queste premesse smentiscono il percorso del giudice di appello: la produzione documentale era consentita e gli atti erano idonei a dimostrare il potere del Direttore Provinciale e la precedenza della delega. Irrilevanti gli ordini di servizio successivi del 26 novembre 2013 e del 2 dicembre 2013. Il ricorso è accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è rimessa anche la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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