Trattazione in camera di consiglio e nullità non rimessibile al primo giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 7 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contenzioso tributario, l’elencazione delle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice contenuta nell’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 ha carattere tassativo ed eccezionale e non è suscettibile di applicazione analogica. La trattazione del ricorso in camera di consiglio, anziché alla pubblica udienza, in presenza di un’istanza di parte ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. n. 546/1992, integra una nullità processuale che travolge la sentenza per violazione del diritto di difesa, ma non determina la “retrocessione” del giudizio in primo grado, poiché tale ipotesi non rientra tra quelle tassativamente previste. L’appello, anche nel processo tributario, costituisce gravame generale a carattere sostitutivo, che impone al giudice dell’impugnazione di pronunciarsi sul merito della controversia, non ostandovi il principio del doppio grado di giurisdizione, il quale postula solo che la questione sia proposta a due giudici di grado diverso e non anche che sia decisa da entrambi.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava alla società contribuente un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2015, con il quale recuperava a tassazione maggiori ricavi, costi indebitamente dedotti e ritenute non versate. La società impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p. di Napoli, che rigettava il ricorso. La contribuente proponeva appello dinanzi alla C.g.t. di secondo grado della Campania, la quale accoglieva solo in parte il gravame. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione, lamentando, con un unico motivo, l’error in iudicando per non aver il giudice d’appello rimesso la causa al primo giudice, nonostante la sentenza di prime cure fosse affetta da nullità per violazione delle modalità di trattazione dell’udienza, svoltasi con rito camerale senza il collegamento da remoto né la concessione dei termini per la trattazione scritta.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo infondato, richiamando il principio consolidato secondo cui l’art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992 elenca in modo tassativo le ipotesi in cui il giudice d’appello è tenuto a rimettere la causa al primo giudice, con conseguente divieto di applicazione analogica. Al di fuori di tali casi, vige il principio generale dell’effetto devolutivo dell’appello, che, avendo carattere sostitutivo, impone al giudice del gravame di decidere la controversia nel merito, anche qualora rilevi una nullità della sentenza di primo grado non rientrante nel novero della citata disposizione.
La pronuncia ha ribadito che la trattazione del ricorso in camera di consiglio, invece che alla pubblica udienza in presenza di istanza di parte, integra una nullità processuale che travolge la successiva sentenza per violazione del diritto di difesa, ma non determina la regressione del giudizio in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra quelle tassativamente previste dall’art. 59 citato (cfr. Cass. n. 19579/2018 e Cass. n. 23741/2022). Il giudice d’appello ha quindi correttamente esercitato il proprio potere-dovere di decidere la causa nel merito, in virtù della natura sostitutiva del giudizio di appello, sanando il vizio del primo grado attraverso una nuova pronuncia sulla controversia.
La Corte ha infine escluso che tale modus operandi abbia comportato un vulnus irreparabile al diritto di difesa della contribuente, poiché l’effetto pienamente devolutivo dell’appello ha consentito alla ricorrente di riproporre tutte le sue difese, sia in fatto che in diritto, dinanzi al giudice di secondo grado, che ha proceduto a un riesame completo della controversia. La società, peraltro, non aveva specificato quale concreto e specifico pregiudizio al proprio diritto di difesa sarebbe derivato dalla mancata regressione del processo, pregiudizio che non avrebbe potuto essere sanato nel corso del giudizio di appello.
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Nota della Redazione
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