Imposta unica sulle scommesse: il nuovo metodo di calcolo non si applica a chi non ha regolarizzato (Cass. civ. Sez. 5 n. 9346 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta unica sulle scommesse, il nuovo metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta, introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015, si applica solo nei confronti di chi esercita un’attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile, in quanto inserito nell’alveo delle misure dirette a favorire l’emersione delle situazioni irregolari. A coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione continua ad applicarsi il metodo di calcolo forfetario di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014, atteso che il mancato collegamento al totalizzatore nazionale impedisce una ricostruzione analitica dell’attività effettivamente svolta. Il contribuente può sempre fornire elementi probatori atti a dimostrare la tipologia e l’entità degli eventi oggetto di scommessa; solo se prova l’effettivo ammontare delle giocate, delle vincite pagate e dei costi sostenuti, risulta applicabile il regime ordinario di tassazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle dogane e dei monopoli emetteva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2016 nei confronti di un bookmaker con sede in un altro Stato membro e del centro di trasmissione dati operante in Italia, per il recupero dell’imposta unica sulle scommesse, oltre a interessi e sanzioni. I contribuenti, che non avevano aderito al regime di regolarizzazione di cui alla l. n. 190/2014, impugnavano l’atto, ma la Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso. In sede di appello, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente il gravame, riconoscendo l’esimente dell’obiettiva condizione di incertezza con conseguente annullamento delle sanzioni, ma confermando l’imposta e gli interessi. I contribuenti ricorrevano per cassazione con tre motivi, incentrati rispettivamente sulla soggettività passiva del bookmaker estero, sul metodo di determinazione della base imponibile applicabile e sulla compatibilità del sistema con il diritto dell’Unione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, richiamando un quadro normativo di riferimento già ampiamente scrutinato sia dalla Corte costituzionale sia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Con riguardo al primo e al terzo motivo, esaminati congiuntamente, la S.C. ha escluso la violazione degli artt. 56 e 57 TFUE, ricordando che la pronuncia della Corte di giustizia nella causa C-788/18 ha già chiarito che la normativa italiana non è discriminatoria, applicandosi l’imposta a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale, senza distinzione in base al luogo di stabilimento.
Quanto alla soggettività passiva, la Corte ha rimarcato che l’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 riferisce il tributo a chiunque gestisca scommesse, con o senza concessione. Il titolare della ricevitoria, partecipando all’attività di gestione della raccolta, è coobbligato solidale con il bookmaker estero. In questo senso, la sentenza della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso profili di irragionevolezza nell’equiparazione tra gestore per conto terzi e gestore per conto proprio, valorizzando il meccanismo della rivalsa quale strumento applicativo del principio di capacità contributiva. La mancata contestazione del reato di esercizio abusivo di attività di gioco è stata ritenuta irrilevante sul piano tributario.
Sul secondo motivo, la Corte ha precisato che l’art. 1, comma 945, della l. n. 208/2015, nel prevedere l’applicazione dell’imposta sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, ha introdotto una mera modifica delle modalità di calcolo, senza incidere su presupposti oggettivi e soggettivi del tributo. Detta disposizione è destinata a regolare solo la situazione di chi esercita l’attività in modo regolare e verificabile, ovvero in collegamento con il totalizzatore nazionale. Per i soggetti che, come i ricorrenti, non hanno aderito alla regolarizzazione, continua ad applicarsi il metodo forfetario del triplo della media provinciale di raccolta di cui all’art. 1, comma 644, lett. g), della l. n. 190/2014.
Tale determinazione induttiva non è stata ritenuta lesiva dei principi di capacità contributiva e di difesa, trattandosi di una presunzione iuris tantum che non esclude la prova contraria. Il contribuente, dimostrando l’effettivo ammontare delle giocate e delle vincite, può ottenere l’applicazione del regime ordinario. La Corte ha infine escluso la necessità di un nuovo rinvio pregiudiziale e la fondatezza della questione di legittimità costituzionale, già dichiarata manifestamente infondata in precedenti pronunce. In ragione della definizione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., i ricorrenti sono stati condannati anche ai sensi dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.