Compensi avvocati interni Regione: rileva il passaggio in giudicato (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 4395 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di compensi professionali spettanti agli avvocati dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, il limite del trattamento economico complessivo stabilito dall’art. 9, comma 7, del d.l. n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla legge n. 114 del 2014, va calcolato con riferimento al momento del passaggio in giudicato delle sentenze favorevoli, come previsto dall’art. 2 del Regolamento emanato con d.P.G.R. n. 138 del 2016. Per il periodo di vigenza di tale regolamento, e prima delle modifiche introdotte dall’art. 4, comma 1, d.P.G.R. n. 151 del 2020, il tetto annuale si determina senza computare le somme percepite dal medesimo avvocato a titolo di compenso aggiuntivo per cause definite con pronunce favorevoli passate in giudicato in annualità precedenti. In tema di opposizione a decreto ingiuntivo nel rito del lavoro, l’omessa notifica del decreto di fissazione dell’udienza integra un vizio di vocatio in ius sanato dalla costituzione dell’opposto.

Il Fatto

Un avvocato, dipendente dell’Avvocatura interna della Regione Friuli-Venezia Giulia, agisce con ricorso per decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di arretrati a titolo di compensi professionali riferiti alle annualità 2015 e 2016, producendo le relative parcelle vistate dal datore di lavoro. La Regione si oppone.

Il Tribunale di Trieste riduce l’importo dovuto, ritenendo che il credito maturi solo con il passaggio in giudicato della sentenza favorevole all’ente e che, avendo il professionista già raggiunto il tetto liquidabile nelle annualità considerate, la somma spettante non superi un importo minimo. La Corte d’appello di Trieste rigetta l’appello del lavoratore e quello incidentale della Regione sulla giurisdizione. Il lavoratore ricorre per cassazione con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo concerne la notifica dell’atto di opposizione priva del decreto di fissazione dell’udienza. La Corte lo dichiara inammissibile: la corte territoriale ha accertato, con giudizio di fatto non adeguatamente contestato, che la relata comprendeva anche il decreto. Il vizio di vocatio in ius è comunque sanato dalla costituzione della parte opposta, secondo il principio di Cass., Sez. 3, n. 20601 del 2023, esteso alla fattispecie.

Il secondo motivo investe il momento di maturazione del credito. Il lavoratore sostiene che l’art. 9 del d.l. n. 90 del 2014 faccia riferimento alla sola “sentenza favorevole”, con il passaggio in giudicato quale mera condizione di esigibilità. La Corte ritiene la censura infondata, valorizzando la chiara dizione dell’art. 2 del Regolamento regionale, che ancora il compenso alle liti definite con sentenza passata in giudicato. In chiave sistematica richiama l’art. 27 del CCNL del Comparto Regioni e autonomie locali del 14 settembre 2000, che lascia ampio spazio agli enti nel disciplinare la corresponsione, e l’ordinanza n. 27316 del 2021. Solo con il giudicato l’amministrazione ha certezza dell’esito favorevole.

Il terzo motivo è fondato. Il lavoratore aveva contestato l’assunto regionale sul raggiungimento dei tetti, osservando che, ove fosse condiviso il criterio del giudicato, andavano considerate solo le somme relative a pronunce divenute definitive nelle annualità rilevanti. La corte territoriale si è limitata al principio di non contestazione, omettendo i doverosi accertamenti. Il ricorso è accolto sul terzo motivo, con cassazione con rinvio alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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