Contributo di solidarietà della Cassa commercialisti illegittimo senza base legale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 10988 del 26.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il potere delle Casse previdenziali privatizzate di imporre un contributo di solidarietà a carico dei propri iscritti non trova univoco fondamento nella legge e viola l’art. 23 Cost., che riserva al legislatore la fissazione degli elementi essenziali delle prestazioni patrimoniali imposte; le previsioni dell’art. 3, comma 12, legge n. 335/1995 non attribuiscono alla Cassa un autonomo potere impositivo in materia. L’art. 24, comma 24, lett. b), D.L. n. 201/2011 configura il contributo di solidarietà come misura di extrema ratio, subordinata all’inerzia degli enti o al parere negativo dei Ministeri vigilanti, con presupposti tassativi che vanno allegati e provati. Quanto alla prescrizione, il credito del pensionato è unitario e richiede liquidità ed esigibilità; se il rateo è corrisposto in misura decurtata, opera il termine decennale e non quello quinquennale. Gli interessi legali decorrono dalla data di maturazione del diritto e l’azione si qualifica di esatto adempimento, non di ripetizione dell’indebito.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Venezia aveva confermato la decisione del Tribunale di Verona che, su domanda di un pensionato, aveva accertato l’illegittimità del prelievo operato dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione e aveva condannato la Cassa a restituire le somme trattenute sui ratei, con interessi dalle singole trattenute mensili.
La Cassa ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, articolati in via principale e gradata, contestando la legittimità del contributo, la disciplina del biennio 2012/2013, il termine di prescrizione applicato e la decorrenza degli interessi. Il pensionato ha resistito con controricorso. Il giudizio è stato definito in adunanza camerale a seguito di proposta di definizione accelerata.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione del contributo di solidarietà come prestazione patrimoniale imposta. Il potere di imporlo deve trovare fondamento nella legge, alla stregua dell’art. 23 Cost., secondo l’insegnamento della Corte costituzionale, sentenza n. 173 del 2016; spetta al legislatore fissarne gli elementi essenziali. La Cassa non può quindi ricavare un autonomo potere impositivo dalla disciplina generale che le consente di adottare gli atti necessari all’equilibrio finanziario di lungo termine.
La Corte esclude che il temperamento del sistema del pro rata ad opera della legge n. 296/2006 offra un fondamento al prelievo contestato. Il contributo straordinario di solidarietà ha carattere provvisorio e limitato nel tempo, sicché la finalità di riequilibrio non lo connota. Viene richiamato sul punto il precedente Cass. n. 31875 del 2018.
Le censure sull’art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011 sono dichiarate infondate. È il legislatore a delimitare presupposti e misura del contributo, fornendo una base legale imperativa. La legge indica come prioritarie le misure strutturali e contempla il contributo in via di extrema ratio, al ricorrere di requisiti tassativi: l’inerzia degli enti o il parere negativo dei Ministeri vigilanti. Tali presupposti di fatto vanno allegati e provati; ad essi non può equipararsi l’adozione di delibere dichiarate illegittime, che non possono ricevere ex post alcun crisma di legittimità.
Sul terzo motivo, la Corte ribadisce l’applicabilità della prescrizione decennale. In coerenza con Cass. Sez. Un. n. 17742 del 2015, la prescrizione quinquennale presuppone la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell’assicurato. Requisiti non integrati quando il pensionato ha potuto riscuotere solo i ratei decurtati del contributo di solidarietà, secondo Cass. n. 31527 del 2022. Non è pertinente il richiamo all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, dettato per le prestazioni dell’INPS.
Sul quarto motivo, la Corte conferma che al pensionato competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto sino all’effettivo pagamento. I crediti previdenziali hanno natura unitaria e gli accessori ne sono componente essenziale; l’azione proposta è di esatto adempimento, non di ripetizione dell’indebito. Il ricorso è dichiarato inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c., con condanna della ricorrente alle spese, alla somma equitativamente determinata in favore del resistente e al versamento in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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