Domanda di ammissione al passivo non modificabile dopo il ricorso (Cass. civ. Sez. I n. 4418 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di ammissione al passivo fallimentare, pur suscettibile di precisazione mediante le osservazioni scritte di cui all’art. 95, comma 2, l. fall., non può essere modificata attraverso un ampliamento del petitum o una variazione della causa petendi, né, a maggior ragione, mediante la completa sostituzione degli elementi originariamente dedotti. La specialità del procedimento di verificazione del passivo e il principio di concorsualità, espresso dal termine perentorio di cui all’art. 16, comma 1, n. 5, l. fall., escludono interventi correttivi sulla domanda dopo la sua proposizione. Ove manchino o siano assolutamente incerti i requisiti dell’art. 93, comma 3, l. fall., il ricorso è inammissibile e non è consentita alcuna sanatoria. La rimessione in termini presuppone un fatto ostativo assoluto, oggettivamente estraneo alla volontà della parte e dalla stessa non imputabile, oltre all’immediatezza della reazione.
Il Fatto
Il giudice delegato al fallimento di una società dichiara inammissibile la domanda di ammissione allo stato passivo proposta da una banca, rilevando che il credito azionato era riferibile a un rapporto contrattuale intercorso con un soggetto diverso dalla società fallita. La banca propone opposizione allo stato passivo; il tribunale la respinge, confermando l’inammissibilità e qualificando la domanda successivamente depositata come vera e propria mutatio libelli.
Avverso il decreto propone ricorso per cassazione la cessionaria del credito, articolando due motivi: la possibilità di integrare la domanda prima dell’udienza e la sussistenza dei presupposti della rimessione in termini, in ragione del ritardo del curatore nella segnalazione del vizio. La curatela resiste; la banca originaria aderisce alle conclusioni della ricorrente.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto ammissibile il ricorso sotto il profilo della tempestività. La sospensione dei termini processuali disposta tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020 ha differito la scadenza del termine di trenta giorni previsto dall’art. 99, comma 12, l. fall., rispetto a un decreto comunicato il 10 marzo 2020, al 10 giugno 2020: la notifica in tale data è dunque tempestiva.
Nel merito i motivi, trattati congiuntamente, sono invece inammissibili. La Corte richiama il proprio orientamento secondo cui la domanda di ammissione al passivo può essere precisata con le osservazioni di cui all’art. 95, comma 2, l. fall., ma non modificata quanto a petitum e causa petendi. A sostegno indica una serie di indici normativi: la norma sull’osservazioni scritte non contempla alcuna modificazione della domanda; l’art. 103, comma 1, l. fall. ammette la modifica solo per la restituzione o rivendica di beni, con disposizione derogatoria che presuppone una regola generale di segno opposto; l’obbligo di specificare petitum e causa petendi ex art. 93, comma 3, l. fall. sarebbe vanificato se il creditore potesse sostituire a sua discrezione tali indicazioni.
Tale disciplina restrittiva si spiega, per la Corte, con il principio di concorsualità, che si esprime nel termine unico e perentorio assegnato a tutti i creditori per la domanda di insinuazione. La domanda della banca, avendo indicato la procedura di un diverso fallimento e un credito riferibile a un rapporto con società diversa dalla fallita, era priva dei requisiti richiesti: l’art. 93, comma 4, l. fall. sancisce espressamente l’inammissibilità del ricorso in tal caso, escludendo ogni legittima sanatoria.
Sulla rimessione in termini, la Corte ribadisce che l’istituto può operare anche rispetto alla decadenza dal termine annuale per la domanda tardiva ex art. 101, commi 1 e 4, l. fall., ma presuppone due verifiche: l’esistenza di un fatto ostativo assoluto, non imputabile alla parte e collocato fuori dalla sua sfera di controllo, e l’immediatezza della reazione. Il decreto impugnato, esclusa la rimessione in termini per l’incontestata inescusabilità dell’errore, si è attenuto a tali principi. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e con l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.