Revocazione per errore di fatto esclusa sull’interpretazione del contratto (Cass. civ. Sez. II n. 16357 del 17.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle pronunce della Corte di cassazione, l’errore rilevante ai sensi dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che il fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. Non integra errore di fatto la censura che investe l’attività interpretativa e valutativa del giudice, dovuta a deficiente o incongruo esame del contenuto di un contratto e alla sua conseguente qualificazione giuridica. Tale vizio del procedimento esegetico configura un errore di giudizio e non è deducibile come vizio revocatorio.
Il Fatto
Una venditrice ha chiesto al Tribunale di Bari la condanna della compratrice e della notaia rogante alla consegna di un assegno di euro 10.000, trattenuto in deposito fiduciario a margine di un atto di compravendita immobiliare del 21.01.2011 e destinato alla venditrice al momento della regolarizzazione catastale di un “torrino” soprastante l’immobile. Il Tribunale ha respinto le domande, per l’assenza di un valido titolo di proprietà del lastrico solare, e la Corte d’appello di Bari ha confermato con sentenza n. 1836 del 2018.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 13661 del 2024, ha accolto il ricorso della venditrice e ha cassato con rinvio. La compratrice ha allora proposto revocazione di quella pronuncia, deducendo due motivi di errore di fatto.
La Motivazione della Corte
I due motivi, esaminati congiuntamente per connessione, sono dichiarati inammissibili. La ricorrente sostiene che la sentenza revocanda, per mera svista, avrebbe affermato che la compravendita del 21.01.2011 includeva il lastrico solare soprastante il torrino, circostanza invece esclusa dagli atti, e avrebbe inoltre travisato il corrispettivo pattuito, indicato in euro 300.000 e non in euro 290.000, nonché il ruolo dell’assegno di euro 10.000.
La Corte richiama la nozione consolidata di errore di fatto: esso deve consistere in una mera svista di carattere materiale, che induca il giudice a supporre l’esistenza di un fatto la cui verità è incontrovertibilmente esclusa, o a considerare inesistente un fatto positivamente accertato in modo indiscutibile. Non è errore di fatto quello che si sostanzia in una erronea interpretazione di un contratto, per deficiente o incongruo esame del suo contenuto e conseguente erronea qualificazione giuridica.
Il Collegio richiama il principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024: l’errore rilevante ex art. 395, n. 4, cod. proc. civ. non può concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità dal solo raffronto tra sentenza e atti, deve essere essenziale e decisivo e deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità. Richiama altresì Cass. n. 8241/1990, Cass. n. 2514/2011 e Cass. n. 25200/2023.
Nel caso concreto, le censure si appuntano contro l’esegesi del rogito e della scrittura privata a latere, sia quanto ai beni trasferiti, sia quanto al corrispettivo e all’incidenza della regolarizzazione catastale. Non si fa valere un errore di percezione, ma si contesta un’attività valutativa che, se davvero carente, integrerebbe un errore di giudizio, non un errore di fatto deducibile come vizio revocatorio. Il ricorso è pertanto inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e al versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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