Cambio appalto e superminimo: non si conserva il trattamento di miglior favore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 20570 del 22.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel cambio di appalto disciplinato dall’art. 4 CCNL Multiservizi, il lavoratore assunto dal nuovo appaltatore ha diritto al trattamento economico previsto dal contratto collettivo, ma non alla conservazione del trattamento di miglior favore goduto presso il precedente datore di lavoro, incluso il superminimo. La garanzia di cui all’art. 4, co. 6, CCNL opera solo per i neoassunti e non estende le condizioni economiche pregresse. Il trasferimento d’azienda ex art. 2112 c.c. è escluso, ai sensi dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003 come novellato dall’art. 30 L. n. 122/2016, quando il subentrante abbia propria struttura organizzativa e produttiva e ricorra discontinuità imprenditoriale, il cui accertamento è riservato al giudice di merito. Il superminimo correlato a specifiche modalità della prestazione non è coperto dalla garanzia d’irriducibilità se viene meno il fattore che lo giustificava.
Il Fatto
La lavoratrice era alle dipendenze di una società e addetta a un appalto di pulizie; in seguito al cambio di appaltatore è transitata alle dipendenze della nuova società. Invocando gli artt. 4 CCNL multiservizi e 2112 c.c., la lavoratrice ha ottenuto dal Tribunale un decreto ingiuntivo per il superminimo percepito presso il precedente datore e non corrisposto dalla nuova appaltatrice.
La società ha proposto opposizione, eccependo l’applicabilità della disciplina del cambio appalto. Il Tribunale ha accolto l’opposizione e revocato il decreto. La Corte d’Appello ha rigettato il gravame della lavoratrice, che ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 4, co. 6, 9 e 18 CCNL Multiservizi e degli artt. 2099 e 2103 c.c., sostenendo il diritto alla conservazione del superminimo. Il motivo è infondato. L’art. 4, co. 6, CCNL garantisce ai neoassunti il trattamento economico del contratto collettivo, non il mantenimento di quello goduto presso il precedente datore.
La Corte esclude che l’art. 9 CCNL trovi applicazione: esso disciplina il rinnovo del contratto collettivo, non il cambio appalto, riferendosi a rapporti già instaurati e ancora in atto prima del rinnovo. Nella specie il precedente rapporto si è risolto e quello nuovo costituisce un’assunzione ex novo. L’art. 18 CCNL, dal canto suo, si limita a definire la nozione di retribuzione globale mensile.
Quanto all’irriducibilità della retribuzione, la Corte richiama Cass. n. 4573/1987 e Cass. n. 4314/1988: le indennità collegate alla specifica qualità soggettiva delle mansioni restano coperte, mentre ne sono estranee quelle compensative di particolari modalità o maggiore gravosità della prestazione, il cui venir meno comporta la cessazione della remunerazione. I giudici di merito hanno accertato che il superminimo compensava il ruolo nell’incarico di “squadra lavoro”, venuto meno per oggettive ragioni organizzative.
Il secondo motivo, sulla violazione degli artt. 2112 c.c. e 29 d.lgs. n. 276/2003 per l’esclusione del trasferimento d’azienda, è inammissibile: involge apprezzamenti di fatto sull’accertata discontinuità organizzativa, riservati al giudice di merito.
Il terzo motivo è in parte infondato e in parte inammissibile. L’art. 2103 c.c. conferisce al datore il potere unilaterale di variare le mansioni; la prospettazione del demansionamento è nuova. La deduzione sulla carica di dirigente sindacale reitera una questione già ritenuta inammissibile dalla Corte territoriale perché nuova in quel grado. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e al contributo unificato.
Nota della Redazione
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