TFN amministratori deducibile se previsto da atto scritto di data certa (Cass. civ. Sez. V n. 4487 del 20.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di redditi di impresa, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato previsto in favore degli amministratori di società sono deducibili in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, purché la previsione di detto trattamento risulti da atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa di cui all’art. 95, comma 5, t.u.i.r., che riconosce la deducibilità dei compensi degli amministratori nell’esercizio in cui sono corrisposti. Non è invocabile l’art. 2120 cod. civ., dettato per i lavoratori dipendenti, né è consentito all’Ufficio imporre limiti quantitativi o metodologie di calcolo proprie del t.f.r. quando il trattamento risulti da valido atto costitutivo.
Il Fatto
La società contribuente impugnò l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate aveva ripreso a tassazione, ai fini IRES per l’anno di imposta 2015, l’accantonamento del trattamento di fine mandato degli amministratori e la quota parte deducibile.
La Commissione tributaria provinciale rigettò il ricorso. La Commissione tributaria regionale del Veneto, in sede di appello, riformò la decisione richiamando i principi di questa Corte in materia e ritenendo sussistente un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto; l’Ufficio, imponendo un limite quantitativo al trattamento e applicando i metodi di calcolo del t.f.r. dei lavoratori subordinati, aveva violato gli artt. 105, comma 4, e 105, comma 1, del d.P.R. n. 917 del 1986 e il principio di competenza dell’art. 109 t.u.i.r.. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione, resistito dalla società con controricorso.
La Motivazione della Corte
L’unico motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 105 e 109 t.u.i.r. e dell’art. 2120 cod. civ.. L’Agenzia sostiene che la pronuncia di appello sarebbe viziata per non aver distinto la fase di determinazione del compenso, rimessa all’autonomia del rapporto, da quella della deducibilità anticipata, vincolata a logiche di congruità; l’Amministrazione non avrebbe contestato la spettanza dell’accantonamento, ma solo il relativo quantum.
La Corte ritiene la censura infondata. Sul punto esiste un orientamento consolidato: in mancanza di una norma che obblighi le società ad ammortizzare le quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non può applicarsi l’art. 2120 cod. civ., dettato per questi ultimi. Il principio è coerente con il combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lett. c), e 105 t.u.i.r., che ammette la deduzione per competenza delle quote accantonate solo se la previsione del trattamento risulta da atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto e con l’indicazione dell’importo.
In difetto di tali presupposti si applica il principio di cassa, in forza dell’art. 95, comma 5, t.u.i.r.. Il Collegio richiama sul punto Cass. n. 25435 del 2022, Cass. n. 24848 del 2020, Cass. n. 19445 del 2023 e Cass. n. 26431 del 2018, e ribadisce che tali approdi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 15966 del 2024 della Sezione tributaria.
Nel caso concreto la Commissione regionale ha accertato, con valutazione in fatto rimasta incontestata, la sussistenza di un atto scritto di data certa anteriore all’inizio del rapporto, che prevedeva la misura del trattamento in una percentuale dei ricavi; su tale base ha deciso la questione di diritto in rigorosa applicazione dei principi richiamati. Da qui il rigetto del ricorso e la condanna dell’Agenzia soccombente alle spese. Non sussistono i presupposti processuali per il versamento del contributo unificato aggiuntivo, non applicabile alle Amministrazioni dello Stato.
Nota della Redazione
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