Valutazione estimativa del giudice tributario insindacabile se motivata (Cass. civ. Sez. V n. 4483 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione degli avvisi di accertamento tributario, la valutazione degli elementi probatori e la stima del valore venale del bene costituiscono espressione della discrezionalità estimativa del giudice di merito, non riconducibile alla equità sostitutiva. Tale valutazione, rimessa agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non è sindacabile in cassazione nel merito, ma solo sotto il profilo della carenza o inadeguatezza della motivazione. Non integra vizio di motivazione la scelta di privilegiare la consulenza di parte rispetto agli atti di compravendita prodotti dal comune, quando il giudice di merito indichi gli elementi posti a fondamento del proprio convincimento. È precluso alla parte sottoporre al giudice di legittimità una rivisitazione delle risultanze istruttorie.

Il Fatto

La controversia ha ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con cui il comune ha richiesto il pagamento dell’Ici relativa all’anno 2009, dovuta per un’area fabbricabile di cui la dante causa delle controricorrenti era comproprietaria per un terzo. La CTP ha rigettato il ricorso; la CTR ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, rideterminando il valore del terreno in € 22,50 al mq e valorizzando la mera potenzialità edificatoria del bene.

Il comune ricorre in cassazione con due motivi, lamentando la nullità della sentenza per carenza di motivazione e l’omesso esame di un fatto decisivo, ossia il mancato rilievo di un atto di compravendita che fissava un prezzo medio di mercato più elevato. Le controricorrenti resistono con controricorso.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulle ragioni della preferenza accordata alla perizia di parte. La Corte lo dichiara inammissibile: la censura tende a rimettere in discussione una valutazione probatoria compiuta dal giudice del merito, preclusa in sede di legittimità. I giudici di secondo grado hanno fondato il convincimento su una pluralità di elementi e hanno esposto in modo chiaro e logico le relative ragioni.

La Corte richiama l’orientamento secondo cui la valutazione del materiale probatorio, destinata a risolversi nella scelta tra i possibili contenuti informativi offerti dal singolo mezzo di prova, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte. Dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., essa non è denunciabile come vizio della decisione. Il vizio di motivazione è configurabile solo quando emerga traccia evidente del mancato esame di punti decisivi o un insanabile contrasto tra le argomentazioni.

La Corte aggiunge un ulteriore profilo di inammissibilità connesso alla natura del giudizio tributario. La valutazione del giudice tributario non è riconducibile alla equità sostitutiva: si tratta di una valutazione di tipo estimativo, per la quale non è ipotizzabile la violazione dell’art. 113, secondo comma, cod. proc. civ., rientrando essa nei poteri conferiti dagli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Nella specie, la motivazione impugnata risulta ben sviluppata, chiara ed esente da vizi logici: è esclusa l’ipotesi della motivazione apparente, che ricorre quando la decisione non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce l’omesso esame dell’atto di compravendita richiamato. La Corte lo dichiara inammissibile: il ricorrente non ha dedotto la decisività di tale atto ai fini di una definizione favorevole, né si è confrontato con la motivazione secondo cui il valore venale era stato ricostruito su atti riferiti a terreni con piani attuativi approvati, circostanza non ricorrente per il terreno in causa. Ne consegue il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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